Altro appalto, altro ricorso. Ormai tra contestazioni, presunte irregolarità, sentenze del Tar, le gare bandite dal Comune sono sempre più simili a dei tormentoni. Questa volta, addirittura, il ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio è arrivato prima dellapertura delle buste con le offerte economiche e la conseguente aggiudicazione finale. A inoltrarlo, in rappresentanza della Ati (associazione temporanea di imprese) esclusa dai giochi è stato lavvocato Giovanni Pellegrino, senatore diessino dal 1990 al 2001 e ora presidente della Provincia di Lecce. Un compagno di partito del sindaco Veltroni, insomma.
Il bando incriminato è quello indetto dal XII Dipartimento («Politiche dei lavori pubblici e manutenzione urbana») per la fornitura del «servizio energia, nonché dei lavori di riqualificazione tecnologica e di manutenzione degli impianti termici in edifici di pertinenza del Comune di Roma»: ovvero il patrimonio edilizio del Campidoglio nei 19 municipi o ubicato in comuni quali Ciampino, Marino, Pomezia, Tivoli, Guidonia, Castelnuovo di Porto e Capena. Un appalto - ora gestito dalla Ati presieduta dalla francese Cofhatec - che dalla data di decorrenza terminerà il 30 giugno 2012, suddiviso in tre lotti, per un totale a base dasta di circa 167 milioni e 276mila euro. Lunedì scorso, durante la seduta pubblica per la verifica dei parametri richiesti, la Commissione di gara ha escluso dalla partecipazione la Ati formata - con quota paritaria del 50 per cento - dalla capogruppo «Carbotermo spa» e dalla mandante «Gemmo spa». Il motivo? La partecipazione di entrambe al 50 per cento violerebbe il disposto del bando che obbliga la capogruppo «di possedere i requisiti, ai fini dellaggiudicazione, in misura maggioritaria», come previsto dal Dpr 554/1999. Un vizio nella dichiarazione della quota di esecuzione: in sostanza la «Carbotermo», in quanto capogruppo designata, avrebbe dovuto partecipare con una percentuale superiore rispetto alla mandante «Gemmo». Una motivazione che la «Carbotermo» rigetta, depositando il ricorso al Tar del Lazio dopo appena 4 giorni (venerdì scorso) per chiedere la sospensione del provvedimento. «È principio pacifico in giurisprudenza - si legge nel ricorso - che il requisito di qualificazione (della capogruppo «Carbotermo», ndr) con la mandante (la «Gemmo», ndr) può essere anche solo non inferiore a quello posseduto dalla medesima mandante, e non necessariamente superiore». Almeno secondo quanto stabilito in circostanze analoghe dal Tar per la Sicilia, sezione di Catania (con due sentenze del 22 ottobre del 2004 e del 9 settembre 2003), e dallo stesso Tar del Lazio con unordinanza del 16 dicembre 2002. «La Commissione di gara - continua il documento - non ha tenuto conto che la capogruppo designata, ha dichiarato che eseguirà le prestazioni di coordinamento dellappalto e manterrà i rapporti con la stazione appaltante». Una caratterizzazione come capogruppo che unita al principio sancito dai Tar, renderebbe lesclusione dallappalto illegittima.
Lo studio legale dellavvocato Pellegrino inoltre, ha inviato al Comune un «Atto di intimidazione e diffida» dal procedere con lapertura delle offerte economiche fino al pronunciamento dellAutorità giudiziaria.
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