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Guidare in ciabatte o scalzi si può? Cosa dice davvero il Codice della strada e quando scatta la multa

Il divieto non esiste più dal 1993, ma il conducente deve mantenere il pieno controllo del veicolo. In caso di pericolo o incidente, si rischiano sanzioni e problemi con l’assicurazione

Guidare in ciabatte o scalzi si può? Cosa dice davvero il Codice della strada e quando scatta la multa
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Con l'arrivo dell'estate e l'aumento delle temperature sono numerosi gli automobilisti che scelgono di guidare scalzi oppure indossando calzature più "fresche" come ciabatte o infradito. È una soluzione consentita dalle norme vigenti oppure così facendo si corre il rischio di venire sanzionati? Quali sono gli articoli a cui riferirsi nel Codice della strada?

Così com'è strutturato al giorno d'oggi, il CdS non vieta in alcun modo esplicitamente al conducente di guidare in ciabatte o infradito, né tantomeno di farlo a piedi scalzi. Una restrizione di questo tipo esisteva in passato, ma è stata ufficialmente abrogata nel 1993: da quel momento, la legge non ha più imposto una lista di scarpe idonee, rimettendo la decisione al senso di responsabilità dell'automobilista e alla sua sensibilità nello scegliere cosa indossare mentre si trova al volante. Ciò non significa tuttavia che non esistano vincoli indiretti: la regola fondamentale a cui fare riferimento è quella introdotta all'articolo 141 del Codice della Strada, che obbliga chiunque guidi a garantire il totale dominio del mezzo.

Nello specifico, al secondo comma viene stabilito che "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". Ciò significa implicitamente che resti il dovere da parte di chi conduce il mezzo di accertarsi che la calzatura indossata non ostacoli la reattività sui pedali rispetto a una scarpa tradizionale.

L'ultima parola spetta inevitabilmente alla pattuglia che effettua il controllo, poiché molto dipende dall'interpretazione degli agenti sul posto, specie in caso di sinistro. Qualora venga riscontrata un'andatura incerta, una manovra brusca o un mancato rispetto delle distanze di sicurezza, e ciò nel verbale venga attribuito direttamente alla scelta delle calzature indossate dal conducente si può rischiare una multa da 42 a 173 euro.

Esiste in realtà un secondo articolo del Cds a cui fare attenzione, nello specifico il 140, dove si specifica che "gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale". Anche in questo caso la sanzione può dipendere dall'interpretazione da parte dell'agente che effettua il controllo: se durante una verifica dovesse emergere che le infradito sono, ad esempio, larghe e quindi poco aderenti al piede e instabili, tali da impedire la reattività in una frenata d'emergenza, ciò può incrementare il rischio di subire una multa.

La possibilità di subire un contraccolpo economico aumentano ulteriormente in caso di incidente: se

nel verbale la scelta della calzatura fosse ritenuta rilevante, anche l'assicurazione potrebbe rivalersi sull'automobilista responsabile, decidendo di non coprire, oppure di coprire solo in parte, il risarcimento dei danni.

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