Sono tanti gli automobilisti che amano ascoltare la radio in auto, anche a volume molto alto. Per contro, ci sono però molte persone che ne sono infastidite e lo ritengono un vero e proprio disturbo. Con la riforma Cartabia la questione è stata affrontata, e adesso è necessaria una querela affinché si prendano provvedimenti e si vada a processo. Prima della riforma, essere sorpresi con la musica a tutto volume era sufficiente per far scattare un procedimento penale da parte della polizia. Oggi non è più così, serve la querela.
Attenzione, però, perché non si tratta di un "liberi tutti". È importante conoscere bene il regolamento per non incorrere in spiacevoli sanzioni.
L'art.659 del c.p. stabilisce che il reato di disturbo della quiete pubblica è procedibile con querela di parte, salvo rare eccezioni. Ne consegue che la polizia non può più procedere individualmente. Per farlo, c'è bisogno di una querela da parte della vittima: il reato non è più procedibile d'ufficio.
Rimangono tuttavia le sanzioni amministrative, dal momento che fa testo anche la violazione del Codice della Strada (in questo caso, l'uso dei dispositivi acustici). Pertanto, anche senza querela, c'è comunque il rischio di prendersi una multa. La normativa vigente stabilisce un limite massimo di 60 dB LAeq e in caso di violazione si rischia una sanzione che va dai 42 ai 173 euro a seconda della gravità.
Per quanto riguarda il reato di disturbo della quiete pubblica, è importante ricordare che questo non è stato minimamente abolito. La riforma si è limitata a restringere le vie attraverso le quali è possibile perseguirlo. Viene inoltre specificato che il disturbo della quiete non è inteso come semplice intenzione di arrecare fastidio, bensì come effettivo pericolo. Basta che il suono prodotto superi i confini dell'abitacolo (auto) per diffondersi nelle circostanze e il limite legale consentito viene considerato già superato. Non solo, un’unica emissione del rumore è sufficiente a far partire il provvedimento. Tuttavia, serve la querela della vittima, o delle vittime.
In caso di querela, l'automobilista accusato non potrà appellarsi ad alcuna misurazione tecnica. Come si legge in una sentenza della Corte di Cassazione (n. 2685/2020), non è necessario ricorrere ad accertamenti tecnici per riconoscere la colpevolezza. Può bastare la testimonianza degli agenti di polizia, ad esempio. Il verbale prodotto dalle forze dell'ordine viene assolutamente preso in considerazione.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un automobilista è stato fermato intorno alle 21.30 in una zona residenziale.
Il soggetto è stato assolto in primo grado perché mancavano le testimonianze dei residenti così come la perizia fonometrica. Tuttavia gli Ermellini hanno deliberato in maniera opposta, asserendo che la condotta è comunque punibile.