Beni culturali mobili quando denunciarli

L’articolo 59 del d.lgs. n. 42/’04, così come modificato dal «decreto sviluppo», impone, adesso, di denunciare alla Sopraintendenza il trasferimento della detenzione dei beni culturali solo quando questi beni siano mobili.
A questo riguardo, occorre precisare che tale obbligo di denuncia deve ritenersi riguardare esclusivamente quei beni per i quali sia stata notificata «al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo» la «dichiarazione di interesse culturale» (fermo restando che già la «comunicazione» ai medesimi soggetti dell’avvio del relativo procedimento fa scattare, «in via cautelare», temporanee misure di tutela). Il predetto articolo 59, infatti, si applica ai «beni culturali» e l’articolo 10, c. 3, d.lgs. n. 42/’04, considera tali solo quelli (aventi determinate caratteristiche) per cui «sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale».
Il che porta appunto alla conclusione che, se tale dichiarazione non interviene, l’obbligo di denuncia non si applica.
E ciò, nonostante il bene oggetto di trasferimento possa presentare, ad esempio, un rilevante «interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico», oppure rivestire, in ipotesi, «un interesse particolarmente importante» a causa del suo riferimento, con la «storia politica» o «militare».

In altre parole, anche quando il bene in questione comprenda quelle caratteristiche che il citato articolo 10 prescrive ai fini della dichiarazione di culturalità.
Le considerazioni che precedono valgono - è bene puntualizzarlo - solo per le cose appartenenti ai privati.
*Presidente Confedilizia

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