La Cassazione: «Daki è un terrorista»

Le motivazioni della Suprema corte: gli attacchi ai militari non sono «guerriglia»

da Milano

Nessuna distinzione tra terrorismo e guerriglia, né tra attacchi a obiettivi civili o militari. Inoltre, il supporto logistico alle associazioni eversive operanti all’estero è sufficiente a sostenere una accusa di partecipazione in associazione terroristica. A sostenerlo è la Corte di cassazione, nelle motivazioni della sentenza con cui - lo scorso 11 ottobre - veniva annullato il processo d’appello a carico di Mohamed Daki, Alì Toumi Ben Sassi e Bouyahia Maher, assolti dall’accusa di terrorismo internazionale. «Costituisce atto terroristico - sostiene la prima sezione penale della Suprema corte - anche quello contro un obiettivo militare, quando le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe e inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell’incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico». Nell’accogliere il ricorso della Procura generale di Milano, dunque, vengono considerati atti terroristici non solo quelli «esclusivamente diretti contro la popolazione civile», ma anche «gli attacchi contro militari impegnati in compiti del tutto estranei alle operazioni belliche e a queste neppure indirettamente riconducibili, quale lo svolgimento di aiuti umanitari». Una netta correzione alla sentenza del 28 novembre 2005 che, «al pari di quella di primo grado» formulata dal gup Clementina Forleo il 24 gennaio di due anni fa, hanno «completamente omesso di approfondire i rapporti del gruppo formato dagli imputati con l’organizzazione transnazionale (Ansar Al Islam, ritenuta in contatto con Al Qaida, ndr) indicata nel capo di imputazione». Perché - sostengono gli ermellini - per i reati di terrorismo internazionale è previsto il «concorso esterno». Dunque, «la circostanza che il gruppo milanese non fosse direttamente impegnato in attività terroristiche, ma svolgesse azioni di sostegno a favore dei militanti che svolgevano all’estero tali attività, non vale ad escluderne le responsabilità». Inoltre appaiono «immotivatamente svalutati gli elementi di prova attestanti l’esistenza di stabili e risalenti rapporti del Bouyahia e del Toumi (condannati solo per reati minori, ndr) col Meràj, uno dei capi riconosciuti di Ansar Al Islam», così come priva di «plausibile base logica» la «svalutazione» del ruolo di Mohamed Daki. Considerazioni di cui dovranno tenere conto i giudici milanesi, nel processo d’appello che inizierà da capo. E, secondo il leghista Roberto Calderoli, anche la stessa Clementina Forleo.

«Mi auguro che il giudice Forleo ritiri la querela nei miei confronti», commenta il vicepresidente del Senato, che dopo aver duramente criticato il magistrato milanese all’indomani della sentenza di primo grado venne denunciato per diffamazione.

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