Cassazione, il mobbing non è un reato

Il lavoratore può ottenere il risarcimento in un processo civile. Ma non c’è tutela penale

Il mobbing, disagio moderno che colpisce in Italia quattro lavoratori su cento, non è reato. Il lavoratore, per difendersi dalle vessazioni del capoufficio, può ottenere il risarcimento del danno in un processo civile e semmai fare denuncia per maltrattamenti in sede penale. Ma, in questo caso, spetterà al dipendente provare che l’atteggiamento persecutorio o discriminatorio del superiore sia protratto nel tempo, altrimenti la tutela penale non regge. È quanto affermato dalla Cassazione che ha respinto il ricorso di un’insegnante che aveva denunciato il preside per mobbing contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Gup. Sia la professoressa sia la pubblica accusa avevano parlato negli atti processuali di mobbing. Una parola che per la Corte nel codice non c’è: «La fattispecie è difficile da inquadrare in una precisa figura incriminatrice, manca nel codice penale questa tipicizzazione».
Il reato più affine è quello dell’articolo 572 del codice penale «sui maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l’esercizio di una professione». C’è un vuoto normativo dunque, che Augusto Rocchi, capogruppo del Prc-Se in commissione Lavoro, chiede di colmare al più presto, inserendo il mobbing nelle malattie professionali. Sull’argomento è intervenuto anche il ministro del Lavoro, Cesare Damiano, che non ha escluso una normativa specifica. Un doccia fredda sulle dichiarazioni estive dei politici arriva da un super tecnico, Giuliano Pisapia, presidente della commissione di Riforma del nuovo codice penale. «Personalmente non ritengo necessario né opportuno che il mobbing diventi una nuova fattispecie penale – taglia corto il legale -. Bisogna uscire dalla logica per cui qualsiasi condotta illecita o illegittima debba necessariamente essere un reato. Esistono, per condotte quasi sempre inquadrate nell’ambito lavorativo, sanzioni diverse previste dal diritto del lavoro molto più immediate ed efficaci per la tutela del lavoratore. Una sentenza di primo grado esecutiva, infatti, ha un’efficacia deterrente superiore a una causa penale che deve superare tre gradi di giudizio».
Ad oggi si stima che siano almeno un milione e mezzo le vittime del mobbing in Italia.

Secondo il monitoraggio effettuato dall’Ispesl (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) il mobbizzato tipo è spesso donna (52%), ha intorno ai 45 anni, un titolo di studio medio (il 52% è diplomato e il 24% laureato), vive al Nord (65%) e spesso fa l’impiegato (79%). L’ufficio, infatti, è il luogo in cui è più frequente il rischio mobbing. Il mobbing ha un costo molto elevato: la produttività di un lavoratore cala del 70%.

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