È un brusco stop ai processi a mezzo stampa, specie se svolti in chiave «colpevolista», ma anche al giornalismo investigativo quello che arriva ieri dalla Cassazione. Peter Gomez, oggi direttore del sito web del Fatto quotidiano, si vede rifiutare lassoluzione, e viene prosciolto solo grazie alla prescrizione dallaccusa di avere diffamato Silvio Berlusconi per un articolo pubblicato nel 1998 sullEspresso.
Secondo la Suprema Corte, «pur essendo diritto della collettività ricevere informazioni su chi sia stato coinvolto in un procedimento penale o civile, specialmente se i protagonisti abbiano posizioni di rilievo nella vita sociale, politica o giudiziaria», non rientra nellesercizio del diritto di cronaca «lopera del giornalista che confonda cronaca su eventi accaduti e prognosi su eventi a venire».
A ciascuno, dice la sentenza, «il suo compito: agli inquirenti di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, al giornalista il compito di darne notizia, nellesercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività».
Larticolo incriminato riferiva le dichiarazioni rese alla Procura di Palermo dal finanziere Filippo Alberto Rapisarda, nellambito dellindagine sul senatore Marcello DellUtri e i suoi presunti rapporti con Cosa Nostra. Ai verbali di DellUtri, Gomez aveva affiancato altri elementi provenienti dalla stessa inchiesta, tra cui intercettazioni e rapporti della Dia, che secondo il giornalista rendevano «non inverosimile» il racconto del finanziere siciliano. Ed è su questa operazione di arricchimento e di valutazione che si sono concentrate le critiche della Cassazione.
È colpevole, dice la Corte, il giornalista che «in maniera autonoma prospetta e anticipa levoluzione e lesito di indagini in chiave colpevolista, a fronte di indagini ufficiali né iniziate né concluse, senza essere in grado di dimostrare laffidabilità di queste indagini private e la corrispondenza a verità storica del loro esito». In questo modo, il reporter «propone ai cittadini un processo agarantista, dinnanzi al quale il cittadino interessato ha come unica garanzia di difesa, la querela per diffamazione».
Ci si trova, come si vede, su un terreno minato, dove da una parte ci sono il diritto alla reputazione delle persone, e dallaltro il diritto di cronaca. Ma è proprio questo diritto per i giudici a dover trovare delle limitazioni, perché il giornalista non può attribuirsi «la funzione investigativa e valutativa rimessa allesclusiva competenza dellautorità giudiziaria».
«Rispetto la sentenza - commenta Peter Gomez - ma non posso condividerla, perché pone dei limiti inaccettabili al giornalismo dinchiesta.
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