Lobbligo di allegare ai rogiti l'attestato di certificazione energetica e, per i locatori, di consegnarlo o comunque di metterlo a disposizione dei propri inquilini, così com'era previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del d.lgs. 192/'05, non c'è più.
La legge di conversione del d.l. n. 112/'08 (la manovra estiva, come è stata chiamata) ha infatti abrogato tali disposizioni e, con esse, le due norme di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, che sanzionavano con la nullità (relativa) un eventuale inadempimento al riguardo. Resta in linea generale, per i proprietari, l'obbligo di dotarsi del predetto attestato secondo le scadenze e le condizioni previste dalla legge, ma sta di fatto che le intervenute abrogazioni - con particolare riferimento ai fabbricati preesistenti (vale a dire non costruiti o radicalmente ristrutturati in base a titolo richiesto dopo l'8 ottobre 2005) - hanno svuotato del suo valore precettivo tale previsione (salvo, ovviamente, il caso in cui si abbia interesse ad accedere alle agevolazioni fiscali connesse al risparmio energetico).
In seguito all'avvenuta abrogazione delle norme in parola, ci si è chiesti quali effetti essa produca nei confronti della normativa regionale che sia intervenuta sul punto. Al proposito, il professor Vittorio Angiolini, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Milano, ha rilevato - in un parere pro veritate fornito alla Confedilizia - che l'abrogazione può «portare, oggi, a reputare abrogate le normative regionali le quali avevano in precedenza disciplinato l'obbligo di allegazione o consegna dell'attestato di certificazione energetica o, anche, la sanzione di nullità degli atti di diritto privato per la violazione dell'obbligo medesimo.
*presidente Confedilizia
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