Meglio Ryanair che Alitalia. Non è un giudizio sulla qualità del trasporto, ma sul livello delle tutele offerte ai viaggiatori. E non per colpa delle compagnie ma per effetto di un cortocircuito procedurale provocato dalle norme italiane. La distinzione è tra compagnie aeree straniere (ma europee) e compagnie della Penisola. Un esempio: che diritti ha chi è vittima dell'annullamento di un volo? Se la compagnia ha sede nell'Unione (Danimarca e Italia escluse) è possibile chiedere rimborso e danni con il procedimento di tutela europea per le cause di lieve entità (fino a 2mila euro): in pratica si scarica da internet un modulo e lo si manda (per raccomandata con ricevuta di ritorno) al giudice di pace della propria città. Sarà poi lui a occuparsi di tutto, comunicando il procedimento alla compagnia interessata. Di norma non c'è bisogno di un'udienza, visto che il principio è che tutto deve svolgersi per iscritto. La sentenza arriva a casa per raccomandata e viene notificata alla compagnia debitamente tradotta in modo che questa provveda al pagamento (senza atti ulteriori). L'obiettivo della procedura è quello di agevolare l'accesso alla giustizia, ridurre le spese dei consumatori, semplificare riconoscimento ed esecuzione delle sentenze.
Che cosa succede, invece, se la controparte è italiana? Si è sottoposti alla tortura della procedura delle aule di giustizia della penisola: bisogna recarsi personalmente dal giudice di pace, esporre fatti e richieste, presentare la documentazione a proprio sostegno, seguire le notifiche, il deposito della sentenza, la redazione dell'atto di precetto. La legge prevede che sotto i 1.100 euro non sia indispensabile affidarsi a un avvocato. Se poi la compagnia fa opposizione al precetto, anche solo per qualche errore formale, si apre un nuovo procedimento di fronte al giudice e questa volta il legale è obbligatorio. Insomma, le regole italiane sono un inferno (per di più costoso). Al confronto la procedura semplificata europea è una passeggiata.
Ed è da notare che non vale solo per i viaggi ma, con qualche eccezione, per tutte le controversie «in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso» da quello del giudice a cui ci si rivolge.- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
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