Figli o parenti come badanti, è possibile? Ecco in quali circostanze

Questa soluzione è possibile solo in determinati casi. Ecco perché

Figli o parenti come badanti, è possibile? Ecco in quali circostanze
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In molti si trovano a dover gestire un familiare anziano e/o ammalato, e in caso di necessità di aiuto la speranza è sempre quella di potersi affidare a delle persone di massima fiducia, assistenti e badanti che sappiano prendersi cura della persona cara in modo competente ma anche amorevole. Viene naturale chiedersi se non sia allora possibile incaricare di questo delicato compito un figlio oppure un parente del familiare che necessita assistenza.

In sostanza, è possibile assumere un figlio, o un parente, come badante? La risposta non è quella che ci aspettiamo. Si può assumere un consanguineo, ma solo in determinate circostanze. Dunque, non sempre. La ragione è presto detta: c'è il rischio che si tratti di un espediente per accumulare e rivalutare contributi, oppure far girare del denaro in nero. Ecco perché l'Inps non autorizza spesso questo genere di rapporto lavorativo. Inoltre, viene dato per scontato che un parente si occupi di un familiare come forma di affetto e solidarietà: dunque, perché dovrebbe recepire un compenso? In conclusione, è la legge a stabilire quelle circostanze in cui anche i familiari possono essere assunti come badanti.

Secondo il Codice civile, ci sono dei veri e propri obblighi fra parenti. Fra questi, rientra anche l'assistenza, che viene considerata come un dovere morale. Si tira in ballo la solidarietà familiare: ecco perché solitamente i parenti, e ancor più i figli, non possono essere assunti. Dovrebbero infatti agire senza chiedere un compenso. Le cose cambiano quando parliamo dei percettori dell'indennità di accompagnamento. Questi ultimi possono effettivamente assumere i consanguinei. Per la precisione, è possibile assumere figli e parenti fino al terzo grado (anche il coniuge), ma solo se il paziente percepisce l'indennità di accompagnamento e rientra fra: grandi invalidi di guerra, civili e militari; grandi invalidi per cause di servizio/lavoro; mutilati e invalidi civili; ciechi civili; sacerdoti della Chiesa cattolica a servizio di un vescovo. Ovviamente deve essere fornita tutta la documentazione che attesta l'assistenza fornita e i pagamenti erogati. I contributi, in parte deducibili, devono essere versati.

L'Inps deve essere informata entro

24 ore dell'avvenuto contratto. Non vi sono differenze di sorta con le altre situazioni, ma può darsi che l'istituto si prenda più tempo per verificare che il contratto di lavoro sia realmente possibile.

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