
Parcheggiare un veicolo in divieto di sosta può comportare per il proprietario ulteriori responsabilità, qualora venga accertato che il posizionamento del mezzo abbia in qualche modo contribuito al verificarsi di un incidente stradale.
Se viene dimostrato in fase di ricostruzione del sinistro che il divieto è stato istituito proprio per limitare i rischi alla circolazione in un determinato punto e che la sua violazione è stata determinante a causare l'incidente, il proprietario può essere considerato corresponsabile. Risalire alla motivazione del divieto, che in certi casi è posto proprio per prevenire situazioni potenzialmente pericolose, come quando si riduce lo spazio di una corsia o si viene a creare un ostacolo alla visibilità degli altri conducenti, è dunque importante per stabilire questo genere di responsabilità.
Questo è ciò che ha stabilito la Corte di Cassazione penale, Sezione Quarta, con sentenza 26491 datata 21 luglio 2025. Gli Ermellini si sono pronunciati in favore del ricorso presentato dal pubblico ministero contro una sentenza che aveva assolto da ogni colpa il proprietario di uno scooter posteggiato in divieto di sosta nelle vicinanze di una località balneare durante la piena stagione estiva, un momento quindi in cui la circolazione sul posto s'incrementava come ogni anno.
Ebbene, il mezzo a due ruote, a causa del suo posizionamento, aveva ridotto lo spazio a disposizione per la circolazione di 70/80 centimetri: una misura che si era rivelata determinante a provocare un sinistro stradale. A causa di tale restringimento, infatti, un ciclista era stato costretto a spostarsi verso il centro della carreggiata, venendo così centrato da un'Ape Piaggio che sopraggiungeva alle sue spalle per superarlo e finendo per questo motivo contro il ciclomotore: per via delle ferite riportate nella carambola, l'uomo aveva ricevuto una prognosi di 40 giorni in ospedale.
La sentenza aveva colpito solo il conducente dell'Ape, scagionando il proprietario dello scooter, in quanto il giudice riteneva che, pur se ridotto, lo spazio era sufficiente a far passare il mezzo a motore e la bici l'uno a fianco all'altra. Tutto questo, tuttavia, senza aver valutato lo scopo del divieto di sosta come richiesto dal pm: qualora esso venga istituito proprio per impedire ostacoli alla circolazione e rischi di incidente, la violazione può comportare una responsabilità penale nel sinistro.
A ciò si aggiunga che al proprietario dello scooter era stato contestato anche il divieto di fermata e non solo quello di sosta, e che al momento dei rilievi nessuno aveva misurato con precisione l'ingombro
effettivo del ciclomotore e lo spazio residuo per la circolazione. Tutti elementi che gli Ermellini hanno chiesto di valutare con un nuovo esame, annullando la sentenza di condanna solo nei confronti del proprietario dell'Ape.