Guidare tra le corsie e gli stalli del parcheggio di un supermercato o di un centro commerciale non significa di certo potersi sottrarre alle norme stabilite dal Codice della strada: la natura privata dell’area cede il passo alle regole che il conducente ben conosce ed è solito rispettare quando si trova al volante della propria auto in strada, dal momento che si tratta di aree aperte al pubblico transito.
A tracciare una linea di demarcazione netta è stata la Cassazione con la sentenza n. 17279/2009: il parcheggio di un supermercato è equiparato a un’area aperta al pubblico transito, anche se la proprietà del terreno è privata o situata in un piano interrato, di conseguenza, al suo interno si applicano a tutti gli effetti le regole del Codice della strada, l’art. 2054 del Codice Civile sulla responsabilità civile e l’obbligo di assicurazione RCA.
Va da sé quindi che, in caso di incidente, hanno pieno valore legale le regole di precedenza, i limiti di velocità interni, i cartelli di Stop e la segnaletica orizzontale, e che le forze dell’ordine possono intervenire a effettuare i rilievi del caso, a fare multe o disporre la rimozione forzata (ad esempio per chi occupa abusivamente i posti per disabili o le strisce rosa) e addirittura a sottoporre un conducente all’alcoltest laddove necessario. In sostanza tutto si svolge esattamente come accadrebbe su una normale strada pubblica.
Occhio anche al reale significato del cartello “Parcheggio non custodito”: l’avviso che declina la custodia dell’area non rappresenta uno scudo totale per il proprietario o il gestore della stessa. È necessario scindere la responsabilità per furti interni, generalmente esclusa nei parcheggi gratuiti/non custoditi, dalla tutela dell’incolumità pubblica e dello stato di conservazione e manutenzione dei luoghi. Ecco qui alcuni dei casi più frequenti:
- Buche e insidie strutturali: se l’auto subisce lesioni a causa di tombini cedevoli o detriti staccatisi dall’edificio, scatta la presunzione di responsabilità del custode ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, salvo la prova del caso fortuito;
- Sinistri da ignoti e videosorveglianza: se la vettura viene danneggiata dal pirata di turno e si notano delle telecamere, è bene agire con tempestività. I filmati, in ossequio alle direttive del Garante e all’art. 5 del GDPR, vengono sovrascritti frequentemente (spesso entro 72 ore), ed è difficile accedervi direttamente, specie se sono riprese altre persone, per motivi di privacy. Per non perdere le prove, l’automobilista deve fotografare subito i danni, formalizzare immediata richiesta di congelamento delle immagini alla direzione e sporgere denuncia alle forze dell’ordine, che potranno così acquisire il video.
Nessuno sconto, infine, per chi occupa indebitamente gli stalli riservati ai portatori di handicap. L’applicazione delle tutele della circolazione rende pienamente azionabile l’art. 158 del Codice della Strada:
- Occupazione impropria: il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli (con decurtazione di 6 punti dalla patente);
- Mancata esposizione del CUDE: la semplice dimenticanza del Contrassegno Unificato Disabili Europeo comporta verbali fino a 600 euro, 4 punti decurtati e le spese per la rimozione forzata del mezzo.
