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Annullamento del matrimonio, ecco quando ci si può rivolgere alla Sacra Rota

La procedura per l’annullamento del matrimonio religioso può essere macchinosa e prevede dei costi ma, oltre a sciogliere il vincolo dal punto di vista ecclesiastico, secondo la Cassazione pone fine all’obbligo di mantenimento. Ecco cosa sapere

Annullamento del matrimonio, ecco quando ci si può rivolgere alla Sacra Rota

Il divorzio sancisce la fine del matrimonio agli occhi della legge, la Sacra Rota si occupa invece del diritto canonico, ossia l’insieme di norme giuridiche della dottrina istituite da un’autorità ecclesiastica.

Si può ottenere l’annullamento del matrimonio adendo il Tribunale della Rota Romana, meglio noto con il nome di Sacra Rota, composto da prelati nominati dal Papa ai quali spetta il compito di esaminare le prove e prendere decisioni.

Oltre a ciò, la Sacra Rota assume il ruolo di tribunale d’appello ed è chiamata a esprimersi sulle decisioni prese dai tribunali ecclesiastici inferiori ai quali ci si rivolge per le questioni canoniche.

Prima di entrare nello specifico, va detto che i motivi per i quali è possibile chiedere l’annullamento del matrimonio devono essere solidi e verificabili. Al di là di alcune eccezioni che vedremo in seguito, per principio ci si può rivolgere alla Sacra Rota quando:

  • almeno uno dei coniugi non ha dato liberamente il proprio consenso al matrimonio
  • uno dei coniugi non rispetta i vincoli capitali del matrimonio, tra i quali la fedeltà o la volontà di procreare
  • mancata consumazione
  • esistono episodi di violenza fisica o psicologica da parte di un coniuge

Ogni lamentela che induce al ricorso alla Sacra Rota deve essere provata e i prelati chiamati a sancire l’annullamento del matrimonio hanno il compito di fare chiarezza sull’accaduto consultando prove e avvalendosi di eventuali testimoni.

Come funziona l’annullamento

L’annullamento del matrimonio religioso prevede che il richiedente si rivolga al tribunale della diocesi del luogo in cui l’unione è stata celebrata oppure presso il tribunale della diocesi del domicilio dell’altro coniuge. Ogni diocesi ha un proprio tribunale e, per accedervi esistono tre procedimenti da scegliere a seconda del caso specifico.

Il primo procedimento, chiamato processo ordinario, può essere avviato presentando una richiesta di annullamento, elencando le ragioni che motivano la scelta.

Questa richiesta, chiamata libello, può essere presentata anche da uno solo dei coniugi e va in ogni caso redatta con il supporto di un avvocato. Il vicario giudiziale designerà poi un collegio giudicante che esaminerà le prove esibite dal richiedente e, se la richiesta di annullamento del matrimonio appare fondata, il tribunale ecclesiastico ne dichiara l’annullamento.

Oltre a quello ordinario esistono due altri processi.

Il processo breve

Oltre al processo ordinario, laddove sussistono determinate condizioni, il richiedente può avvalersi del processo breve, una riforma introdotta dal Pontefice nel 2015.

Questo procedimento non coinvolge un collegio giudicante e può essere invocato soltanto se:

  • almeno uno dei due coniugi palesa mancanza di fede
  • uno dei coniugi ha nascosto la propria sterilità
  • uno dei coniugi ha nascosto il proprio passato di carcerato
  • uno dei coniugi ha nascosto di essere genitore di figli avuti nel corso di unioni precedenti
  • uno dei coniugi è incline al tradimento iterato

Esiste un altro procedimento, chiamato “processo per accordo tra le parti” che può essere seguito quando entrambi i coniugi sono d’accordo di adire la Sacra Rota e quando i motivi sono talmente evidenti da non necessitare ulteriori approfondimenti da parte del tribunale ecclesiastico.

In questi due casi è sufficiente l’intervento del vescovo e non serve un avvocato. Il libello viene scritto con il supporto di un emissario della diocesi e viene presentato affinché il vescovo lo approvi e nomini il giudice chiamato a espletare i compiti di rito, al cui termine la questione viene rimessa al vescovo stesso affinché decreti l’annullamento del matrimonio.

I tempi per l’annullamento del matrimonio ecclesiastico

Un processo ordinario arriva a conclusione in circa un anno, mentre uno breve in circa 30 giorni. Prima della riforma voluta da Papa Francesco i tempi erano molto più lunghi e l’annullamento del matrimonio richiedeva due sentenze per ottenere il diritto di sposarsi nuovamente in chiesa, mentre oggi ne basta una.

I costi per l’annullamento

I costi sono variabili a seconda soprattutto del coinvolgimento dell’avvocato ecclesiastico, i cui recapiti possono essere reperiti presso qualsiasi parrocchia e che possono operare in tutta Italia senza limiti.

La spesa totale può superare i 4.000 euro tenendo conto:

  • della tassa di 525 euro da versare alla Sacra Rota
  • della parcella dell’avvocato rotale che oscilla tra i 1.575 euro e i 2.995 euro, ai quali va aggiunta l’IVA, arrivando così potenzialmente a superare i 3.600 euro.

È possibile richiedere il gratuito patrocinio ed essere affiancati da un avvocato nominato dal decano della Sacra Rota.

Le conseguenze sul piano civile

L’annullamento del matrimonio dichiarato dalla Sacra Rota può estendersi al divorzio civile con una procedura di delibazione, ossia chiedendo al tribunale civile di riconoscere la sentenza ecclesiastica.

Il risultato è che, al di là di casi particolari, decade il dovere di mantenimento dell’ex coniuge economicamente più debole.

Questa conseguenza è stata sancita dalla sentenza 11553/2018 della Cassazione civile.

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