Troppo caldo per lavorare? C'è la cassa integrazione per chi è più esposto al rischio

L’Inps ha comunicato le istruzioni per la fruizione delle nuove misure per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di ondate di calore

Troppo caldo per lavorare? C'è la cassa integrazione per chi è più esposto al rischio
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Le ondate di calore sono gradite solo a chi ha la fortuna di affrontarle in vacanza. Tutti gli altri ci soffrono. Quelli costretti a casa, per mille motivi, subiscono gli strali del sole e il calore strafottente dell’anticiclone africano difendendosi alla bell’e meglio tra casa (con aria condizionata) e centri commerciali (o cinema) con garanzia di rinfresco ambientale.

Ma chi lavora è certamente il più colpito da questo clima caldissimo. E per certi lavori è peggio di altri. In questi giorni l’Inps ha comunicato le istruzioni per la fruizione delle nuove misure previste dal decreto Agricoltura (decreto–legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101), per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori, facilitando l’accesso agli ammortizzatori sociali durante eventi meteorologici avversi, come le ondate di calore.

TRE TIPOLOGIE

Le nuove disposizioni, illustrate nei messaggi di fine luglio (numeri 2735 e 2736) riguardano l’accesso

agevolato ai seguenti trattamenti:

  • Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (CISOA), prevista nei casi di intemperie stagionali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo tra il 14 luglio e il 31 dicembre 2024, è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero. Questi periodi non saranno conteggiati nel limite massimo di 90 giornate annue e saranno considerati come giorni lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro previste dalla legge;

  • Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per eventi inevitabili, in favore dei settori edile, lapideo e delle escavazioni. Si applica per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa dal 1° luglio al 31 dicembre 2024 senza che questi periodi rilevino nel limite massimo di 52 settimane nel biennio mobile (ovvero il lasso temporale di 2 anni, che viene calcolato a ritroso a decorrere dall’ultimo giorno di trattamento richiesto in precedenza). I datori di lavoro non sono tenuti al versamento del contributo addizionale;

  • trattamenti di sostegno al reddito, in favore di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. I lavoratori già beneficiari di un trattamento di mobilità in deroga/ordinaria potranno ottenere ulteriori 12 mesi, a condizione che mantengano la continuità lavorativa.

Si tratta di provvedimenti che hanno lo scopo di non esporre alle condizioni meteo estreme di questa estate i lavoratori che svolgono attività meno “tutelabili”, di fronte al clima “impazzito”.

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