Il decreto chiarisce anche la tempistica per il versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro. Infatti in caso di esplicito conferimento del Tfr a una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro verserà la contribuzione (Tfr + eventuale contributo volontario + eventuale contributo datoriale) a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007; l'importo di Tfr da versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del Codice civile.
In caso di lavoratore silente al 30 giugno 2007, il datore di lavoro verserà il Tfr che maturerà, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla forma pensionistica complementare individuata secondo una ben precisa scala gerarchica, che vede all'ultimo posto, in caso di mancanza di contratti collettivi di riferimento individuabili in azienda, la destinazione del Tfr a un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'Inps e denominata «Fondinps».La contribuzione ai fondi
In caso di esplicito conferimento del Tfr a una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro verserà la contribuzione (Tfr + eventuale contributo volontario + eventuale contributo datoriale) a decorrere dal 1° luglio 2007. L'importo a versare relativamente alle mensilità antecedenti al mese di luglio 2007 è rivalutato, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 2120 del Codice civile
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