La Costituzione Cosa prevedono gli articoli 3 e 138 citati dalla Corte

Sono essenzialmente due i versanti sui quali la sentenza della Consulta ha insistito per dichiarare illegittimo il Lodo Alfano. In primis il principio di uguaglianza dei cittadini, sancito dall’articolo 3 della Costituzione: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». In tale ottica, l’articolo 1 della legge del 23 luglio 2008 (il Lodo Alfano, appunto), che sospende i processi per le alte cariche dello Stato risulta incostituzionale.
Il secondo punto riguarda invece l’obbligo di ricorrere a una legge costituzionale e non ordinaria per modificare la Carta. Si tratta dell’articolo 138 della Costituzione, il quale recita: «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni (...) e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. (...

) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione a maggioranza di due terzi dei componenti della Camera». In base a questo appunto, si nega la possibilità di ricorrere di nuovo a leggi ordinarie in materia.

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