Multe valide anche senza ordinanza su cartello stradale

Sul web circolava la voce che se il cartello non presentava l'ordinanza si poteva farla franca. Come? Semplice, facendo ricorso. Ma ora dalla Cassazione arriva una sentenza che chiude a questa possibilità

Multe valide anche senza ordinanza su cartello stradale

Una sentenza che cancella ogni speranza agli automobilisti. È la 7709 del 2016 della Corte di Cassazione, e cancella il mito, di molti, di evitare una multa impugnando la sanzione per assenza dell'indicazione dell'autorizzazione sul retro del cartello che imponeva il limite infranto. Il pronciamento arrivato il 5 febbraio, ma pubblicato solo il 19 aprile dalla Seconda Sezione, la Cassazione frena ogni futuro ricorso basati sull'assenza di tale indicazione.

La decisione è espressa con estrema chiarezza: "L'eventuale mancata apposizione sul retro della segnaletica stradale della indicazione della relativo provvedimento amministrativo regolante la circolazione stradale non determina di per sè l'illegittimità del segnale". Sul web da tempo circolava questo strano mito circa la possibilità o meno di poter inoltrare ricorso con speranze di successo. Nella stessa sentenza si legge: "In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione - come invece imposto dall'art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (...

) - non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettarne la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare".

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