Il canone Rai nasconde insidie. Soprattutto per chi non possiede una tv o per chi rientra tra quelle categorie che non devono pagare il balzello tv. A salvarci da un pagamento non dovuto sarà un'autocertificazione da inviare all’Agenzia delle Entrate. ma fate attenzione, chi dimentica di inviarla non potrà impugnarla e dovrà subire l'accertamento fiscale. "Inviando l’autocertificazione conforme al modello stabilito dall'Agenzia il contribuente può dichiarare di non possedere alcun apparecchio televisivo e, quindi, non pagare la relativa tassa", spiega Celeste Collovati legale di Aspes, associazione di assitenza al cittadino che tra le prime a seguire i contruibuenti tra le trappole del balzello tv. "In base a quanto previsto dalla Legge in materia, - prosegue Collovati - l’autocertificazione è il solo e unico modo per superare la presunzione di detenzione della Tv. Questo significa che, in caso di mancato invio della dichiarazione, non c’è altra possibilità di dimostrare il contrario, ad esempio, impugnando davanti al giudice un eventuale accertamento fiscale".
Proviamo a capire meglio questo punto: "Se Tizio non possiede un apparecchio televisivo e si dimentica per un anno di inviare l'autocertificazione all'Agenzia dell'Entrate, riceverà senza dubbio un accertamento dell'Agenzia dell'Entrate con cui gli verrà richiesto il versamento del canone. Ma in tal caso, a differenza di ciò che avviene normalmente, non potrà impugnare l'accertamento in Commissione Tributaria come prevedrebbe la nostra Costituzione in virtù del diritto di difesa. Questo perché ha fatto ormai scadere i termini per l’invio della certificazione e la “presunzione relativa” di possesso della Tv (quella cioè che gli consentiva la prova contraria) si è, invece, trasformata in una “presunzione assoluta” (che, cioè, non consente la prova contraria)". Insomma in questo modo la riforma del Canone di fatto lascia il contribuente senza difese davanti alla legge nel caso in cui si possa scordare l'invio dell'autocertificazione. E qui l'avvocato di diritto Collovati mette in guardia: "È evidente che un sistema di questo tipo fa leva sulla scarsa attenzione di gran parte della popolazione – specie se si tratta di contribuenti di età avanzata – e sulla poca dimestichezza con la tecnologia, dal momento che è richiesta una procedura che prevede di scaricare on line un apposito modulo (che deve essere solo e soltanto quello!) per dichiarare la propria esenzione dal pagamento del canone per non possesso della TV.Ma, al di là delle svariate ragioni alla base della dimenticanza da parte del cittadino di inviare l’autocertificazione, un meccanismo di questo tipo mette a rischio, senza dubbio, la stessa certezza del diritto e i principi costituzionali alla base della difesa giudiziale". Allora cosa fare per evitare amare sorprese? Innanzitutto bisogna tenersi aggiornati e scadenze da rispettare per l'invio o meno dell'autocertificazione. Poi come sottolinea Collovati fate molta attenzione a questo caso: "Ricordate che qualora due coniugi siano intestatari di un'utenza elettrica residenziale, perché entrambi proprietari di un immobile, uno dei due, per evitare il pagamento doppio del Canone, può inviare l'autocertificazione in cui dichiara che un membro della stessa famiglia sta pagando già il Canone".
Insomma per mettersi al riparo da esborsi non dovuti seguite queste due semplici regole:
1) Compilazione del modulo ed invio con raccomandata entro il 30 aprile 2016 per poter avere l'esenzione valida dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per chi sceglie la modalità di invio con raccomandata a/r all'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Torino, 1, S.A.T.- Sportello Abbonamenti TV- Casella postale 22, 10121 Torino.
2) Invio tramite modalità telematica del sito Agenzia dell'Entrate, la scadenza è prevista per il 10 maggio 2016 e vale per tutto il 2016 come sopra. Tale dichiarazione sostitutiva può essere resa anche dall'erede. Si considera apparecchio televisivo tale per cui vi è l'obbligo di pagare l'imposta TV, una televisione che riceva il digitale terrestre o il segnale satellitare. I pc o monitor anche se consentono la visione di programmi via Internet, non prevedono l'obbligo del pagamento del canone, ma non devono ricevere il segnale radiotelevisivo via digitale o satellitare.
In caso di ritardi invece l'esenzione dal pagamento varrà solo dal 1 luglio 2016 al 31 dicembre 2016, mentre dovrà essere pagato il semestre gennaio-giugno.
Nel 2017 la dichiarazione andrà presentata dal 1 luglio 2016 dell'anno precedente al 31 gennaio. La dichiarazione ha validità annuale quindi va ripresentata ogni anno.Per qualunque tipo di assistenza sul pagamento del canone Rai scrivete a aspes.aspes@libero.it o visitate il sito associazioneaspes.org
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