Cassazione: palpare il seno è violenza sessuale

La violenza sessuale, secondo una sentenza della Cassazione, esiste anche quando si compiono atti sessuali repentini improvvisamente e all’insaputa della vittima come palpare il seno

Cassazione: palpare il seno è violenza sessuale

Palpare il seno equivale a una violenza sessuale​. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che ha esaminato una sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva condannato un uomo “per avere, con violenza consistita nell’agire in modo repentino, costretto la minore di anni quattordici P.S. , a subire atti sessuali consistiti nella palpazione del seno”.

In particolare, all’uomo era stato contestato di aver, “con la scusa di leggere la scritta sulla maglietta della minore”, “toccato con la punta delle dita il seno della stessa”. Nello specifico, la Corte aveva ritenuto di dover confermare la condanna, “attribuendo piena credibilità alle dichiarazioni della persona offesa P.S. , dichiarazioni che avevano trovato ampie e precise conferme in altre fonti testimoniali”. Secondo l’uomo che è ricorso in Cassazione, la sua azione non poteva ritenersi “violenza sessuale”, “non ricorrendo il requisito della repentinità degli atti”, dato che la condotta stessa doveva ritenersi “prevedibile”, essendo stata “preceduta da apprezzamenti favorevoli” nei confronti della minore.

Ma la violenza sessuale, si spiega sul sito Brocardi.it, in base alla decisione della Cassazione, si configura anche quando si compiono atti sessuali repentini improvvisamente e all’insaputa della vittima, in modo da prevenire la sua contrarietà. La Corte, poi, ha contestato il fatto che l’uomo non avesse negato di aver “palpato in modo repentino il seno della ragazza”.

La Cassazione, pertanto, ribadiva il principio, già affermato nella sentenza n.

46170 del 2014, in base al quale “in tema di violenza sessuale, l’elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all’insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso”. L’imputato è stato, quindi, condannato a pagare le spese legali.

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