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Danni ambientali: è responsabile anche il locatore

Per i danni ambientali provocati da rifiuti tossici abbandonati dal conduttore è responsabile anche il locatore, qualora quest’ultimo non si sia attivato per rimuoverli. E ciò, anche quando l’area dove si trovano tali rifiuti sia stata sottoposta a sequestro penale. È quanto ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 6525 del 22.3.'11, accogliendo, così, il ricorso di un Comune, che aveva chiesto un corposo risarcimento al proprietario di un’area concessa in locazione, il quale, nonostante gli fosse stato ingiunto di attivarsi per liberare, dai materiali nocivi lasciati dal conduttore, l’area in questione (nel frattempo, per ragioni di sicurezza, sottoposta a sequestro penale), non vi aveva provveduto, limitandosi semplicemente a far sottoscrivere al suo inquilino un impegno in tal senso, con la conseguenza che, verificatasi un’esondazione, tali materiali, ancora non rimossi, avevano contaminato i terreni circostanti, al punto che erano occorse dispendiose opere di bonifica per la rimessa in ripristino dei luoghi.

Secondo i Supremi giudici, «acquisita la consapevolezza della presenza dei rifiuti» tossici sul terreno locato, il locatore, al fine di evitare di essere chiamato a risponderne, avrebbe dovuto pretendere dal conduttore l’immediato sgombero del terreno (e non semplicemente un impegno a provvedervi) e, in caso di rifiuto, «adire le vie giudiziali, anche in via cautelare», per ottenere quanto richiesto.
*presidente Confedilizia

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