Mohamed non sarà assunto da Atm, né come operaio né come elettricista. Almeno per ora. A dirla tutta, Mohamed Hailoua - il marocchino che aveva presentato un ricorso contro lazienda di trasporti perché tra i requisiti richiesti per diventare suoi dipendenti cè quello della cittadinanza italiana o di altro paese dellUnione europea in virtù di un Regio decreto del 1931 - la domanda di assunzione non laveva neanche presentata. E tanto è bastato al Tribunale del lavoro per giudicare inammissibile la sua «battaglia».
Il motivo è quasi banale. Perché - scrive il giudice Gabriella Mennuni nelle cinque pagine di ordinanza - «tra le condizioni per quali è possibile agire in giudizio, si deve considerare linteresse ad agire che deve essere attuale e concreto», e non «meramente potenziale». In altre parole, ritenere in astratto che Atm avrebbe respinto la «candidatura» di Mohamed senza che questa sia mai stata realmente presentata trasforma una causa di lavoro in un «astratto quesito giuridico sulla natura dei bandi di concorso che contengano il requisito della cittadinanza tra le condizioni di assunzione». E su questa materia non sussistono «le condizioni per lazione giudiziale». Anche se il Tribunale respinge listanza «con profondo rincrescimento», perché la vicenda «per i suoi risvolti giuridici e sociali meriti certamente un maggiore approfondimento». E poco importa se per il marocchino, assistito dallAssociazione studi giuridici sullimmigrazione e da «Avvocati per niente onlus», il punto non è tanto la possibilità o meno di presentare il proprio curriculum allAtm, quanto il fatto di saperlo direttamente cestinato nel caso lo facesse a causa del Regio decreto. Per Mennuni, infatti, pronunciarsi sul suo ricorso «potrebbe in seguito rivelarsi inutile in quanto non vi è garanzia che il ricorrente, una volta ottenuta una pronuncia a sé favorevole, presenti effettivamente la sua domanda di assunzione». Hailoua, scrive, potrebbe nel frattempo aver trovato un altro posto di lavoro, o semplicemente non avere più interesse a farlo. Inoltre «il contenuto di un bando di concorso non sembra rappresentare un serio ostacolo alla semplice presentazione di una domanda di ammissione». Ritiene il giudice che «potrà certamente scoraggiarla ma non renderla impossibile di per sé».
«Si tratta di una decisione esclusivamente procedurale che non risolve nulla perché non affronta il merito della questione», commenta lavvocato Alberto Guariso, uno dei legali di Mohamed.
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