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Occhio alla bolletta "agevolata": cosa cambia e per chi

L'Agenzia delle entrate ha emanato una circolare per spiegare l'applicazione del cosiddetto Decreto energia

Occhio alla bolletta "agevolata": cosa cambia e per chi

L'impennata dell'inflazione, con buona pace delle previsioni ottimistiche della Lagarde, e l'annunciato incremento dei costi di energia elettrica e gas, di cui già si parlava ben prima dell'arrivo della stagione fredda, hanno portato come prima conseguenza a livello nazionale l'emanazione del cosiddetto "Decreto energia" (27 settembre 2021).

Tali "misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale", convertite in legge lo scorso novembre, si vengono a configurare come agevolazioni fiscali. Sulle modalità di applicazione del "bonus gas e luce" si è espressa di recente l'Agenzia delle entrate. Il Decreto energia dovrebbe prevedere: "l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate nel settore elettrico alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione", secondo quanto si legge nell'art.1; "la riduzione al 5 per cento dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano destinate a usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021" (art.2 - comma 1); "la riduzione delle aliquote relative agli oneri generali del settore gas", secondo quanto previsto dall'art.2 - comma 2; "la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute ai nuclei familiari in stato di disagio economico, fisico e sociale" (art.3).

Riduzione bollette

L'aliquota Iva agevolata al 5%, spiega il Fisco, sarà applicata solo per il gas naturale utilizzato per produrre calore. Ciò significa che l'aliquota resterà invariata per quella quantità di gas naturale impiegato per la produzione di energia elettrica.

A beneficiare dell'aliquota agevolata introdotta nel Decreto energia sarà il consumo di gas metano impiegato per combustione e rientrante "nelle destinazioni annoverate tra le esenzioni di cui all’articolo 17 del TUA (gas soggetto ad accisa, ancorché esonerato dal relativo pagamento) nonché negli utilizzi agevolati richiamati dall’articolo 24 del TUA, purché circoscritti ai soli usi 'civili' e 'industriali' a cui fa riferimento l’articolo 26 sopra menzionato". In sostanza l'eventuale cessione di gas naturale ad un rivenditore non consentirebbe di accedere all'aliquota agevolata al 5%, applicabile solo al consumo di metano per combustione ad uso civile ed industriale, ipotesi "disciplinate dall’articolo 26 del TUA, che non possono ricorrere in capo al soggetto passivo-rivenditore per gli acquisti effettuati in quanto tale". E questo per il fatto che "il gas da esso acquistato non prevede immissione in consumo e, in particolare, che lo stesso venga utilizzato per combustione".

Applicazioni ed esclusione

Niente diminuzione, invece, per quanto concerne l'uso di metano per autotrazione o per produzione di energia elettrica, che "nel contesto del sistema impositivo dell’accisa, si configurano come impieghi del tutto autonomi e differenziati rispetto all’impiego per gli usi civili e industriali ivi individuati, sottoposti ad accisa con applicazione di una propria aliquota".

In conclusione, il bonus verrà applicato all'utilizzo di gas metano per combustione contabilizzato nelle fatture relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, sia nel caso in cui si tratti di consumi effettivi che nel caso in cui ci si riferisca a consumi stimati.

"Qualora le somministrazioni di gas siano, comunque, contabilizzate sulla base di consumi stimati", spiega Agenzia delle entrate, "l’aliquota IVA del 5% si applica anche in relazione ai successivi eventuali conguagli, derivanti dalla rideterminazione degli importi dovuti sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, all’ultimo trimestre del 2021, a prescindere dal momento di fatturazione degli stessi".

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