Economia

Botta sui pensionati all'estero. Adesso cambiano gli assegni

Una sentenza gela chi vuole godersi l'assegno "pieno" all'estero. Niente benefici fiscali senza cittadinanza: cosa cambia

Botta sui pensionati all'estero. Adesso cambiano gli assegni

Le pensioni del settore pubblico possono essere tassate anche all’estero, mentre quelle dei dipendenti privati no. Lo ha deciso la Corte di giustizia europea analizzando il ricorso presentato da due ex impiegati statali che si sono trasferiti in Portogallo ma che si erano visti negare dall’Inps il beneficio fiscale.

In sostanza i giudici hanno stabilito che non esiste nessuna disparità di trattamento dal punto di vista tributario tra pensionati privati e pubblici che decidono di andare a vivere all’estero.

Il caso

Due pensionati italiani, ex dipendenti del settore pubblico, usufruiscono di una pensione erogata dall’Inps. Dopo aver spostato la loro residenza in Portogallo, nel 2015 hanno chiesto all’Istituto di previdenza sociale di ricevere la cifra lorda della loro pensione senza il prelievo d’imposta alla fonte da parte del nostro Paese, in applicazione della convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni. In questo modo avrebbero potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali offerte dallo stato iberico.

L’Inps ha però respinto le loro domande e ha precisato che questa normativa si applica solo ai pensionati italiani del settore privato che hanno spostato la loro residenza in Portogallo. Inoltre, la stessa normativa è valida per gli ex lavoratori italiano del settore pubblico, i quali abbiano acquisito la cittadinanza portoghese oltre ad aver trasferito la loro residenza nel paese iberico.

La sentenza

I due cittadini italiani hanno poi presentato un ricorso alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia. Come riporta Il Sole 24 Ore, il giudice si è rivolto alla Corte di giustizia Ue. In sostanza ha chiesto a quest’ultima se il regime tributario italiano risultante dalla convenzione fosse un ostacolo ai principi di libera circolazione e di non discriminazione. La sentenza della Corte è arrivata il 30 aprile e ha risposto in modo negativo ai due principi rifacendosi alla sua giurisprudenza. La Corte di Lussemburgo ha evidenziato che gli Stati sono liberi di decidere i criteri di ripartizione tra loro della competenza fiscale, nell’ambito delle convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni. Inoltre, ha sottolineato che queste convenzioni non hanno la finalità di assicurare che l’imposta applicata in un Paese non sia superiore a quella di un altro Stato.

La Corte ha poi specificato che ​la disparità di trattamento che i due cittadini dichiarano di aver subito discende dalla ripartizione del potere impositivo tra l'Italia e il Portogallo e dalle differenze esistenti tra i regimi tributari di questi Stati.

Quindi secondo i giudici europei non si può parlare di una discriminazione vietata.

Commenti