Economia

Conto cointestato, quando scatta il prelievo senza limiti

Fino a prova contraria, ogni titolare del conto corrente detiene la medesima percentuale delle somme depositate

Conto cointestato, ecco quando scatta il prelievo senza limiti

Che il conto corrente cointestato risulti vantaggioso per quanto concerne imposte ed oneri è un dato di fatto; tuttavia l'integrità delle somme depositate può essere a rischio in determinati casi, ben illustrati da alcune sentenze della Cassazione.

Alcune caratteristiche

Il cointestato è una tipologia di conto corrente di solito utilizzata da congiunti, specie marito-moglie e genitori-figli. Per concedere una maggiore libertà ad operare su di esso, in genere si decide di attivare la firma disgiunta, che fornisce la possibilità ad uno dei cointestatari di agire senza dover necessitare di previa autorizzazione dell'altro titolare del deposito. Di certo il maggior vantaggio della scelta di un conto corrente cointestato è la suddivisione delle spese di gestione: mantenere un unico conto anziché due distinti e gestire gli oneri con un altro titolare può costituire un innegabile risparmio.

Quali sono le controindicazioni di tale opzione? Una su tutte è la presunzione di comproprietà delle somme in deposito: ciò significa che in genere, fino a prova contraria, ognuno dei due cointestatari è considerato detentore del 50% del denaro presente, anche se a versare le quote è un solo soggetto, come stabilito dalla sentenza 26991- 02/12/2013 della Cassazione Civile. Qualora vi sia più di un cointestatario, ciascuno di essi ha diritto alla medesima quota, a meno che non indicato preventivamente ( art.1298, comma 2 del codice civile).

Prelievo senza limiti sul conto

Per comprendere quando ciò può capitare, ci si può riferire a quanto accaduto ad un contribuente che ha prelevato per sè l'intera somma depositata su un conto corrente cointestato con una convivente dopo il decesso di quest'ultima. Le figlie della donna, legittime eredi, hanno scelto di citare in giudizio la stessa banca che gli ha concesso questa possibilità. La Cassazione, come ricorda Proiezioni di Borsa, ha assolto l'istituto di credito, non attribuendogli l'obbligo di controllare la bontà delle attività di prelievo (art.1298 del codice civile): in caso di decesso di uno dei cointestatari di un conto con firma disgiunta viene a realizzarsi una solidarietà attiva, quindi il titolare rimasto in vita ha piena facoltà di richiede l'intera somma depositata.

Ciò premesso, tuttavia, nel caso in cui la cifra superi la quota spettante del 50% prevista per legge, il soggetto deve rispondere dell'eccedenza agli eredi, che possono rivalersi su di lui.

Ecco perché, nel caso in cui vi sia ancora del denaro sul conto corrente cointestato, può scattare in condizioni del genere il prelievo senza limiti sui depositi.

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