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La "bomba" sul conto corrente Sparisce il documento? Cosa succede

La recente sentenza emessa dal tribunale di Roma ha creato un importante precedente a riguardo

La "bomba" sul conto corrente Sparisce il documento? Cosa succede

In caso di irreperibilità o perdita del contratto originario del proprio conto corrente è la banca, ai sensi dell'Art.119 del Testo unico bancario, ad essere tenuta a fornire al proprio cliente tale documentazione, da richiedere con una specifica procedura.

Il contratto dovrà quindi essere messo a disposizione del richiedente entro e non oltre i 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, a meno che non risulti irreperibile anche allo stesso istituto di credito. Ma cosa accade in questi casi? Come riportato da "La legge per tutti", una sentenza emessa di recente dal tribunale di Roma può formire importanti indicazioni a riguardo.

L'Art.117 comma 1 del Testo unico bancario prevede in modo esplicito che i contratti bancari debbano essere stipulati per iscritto: nessuna forma verbale è pertanto sufficiente per sancire l'accordo per l'apertura di un conto corrente o per l'accensione di un mutuo. Il documento relativo, pertanto, deve essere conservato da ambo le parti, ed è la banca a doverne avere particolare cura, specie nel caso in cui voglia dimostrare il proprio credito. Stesso articolo, ma al comma 3, sancisce che"nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo": pertanto le clausole del contratto sarebbero inapplicabili anche in tribunale. Ciò significa che nel caso in cui un cliente contesti alla banca la mancata stesura per iscritto del contratto di inizio rapporto, starà proprio a quest'ultima produrre la documentazione. Non essendo previsto dalla legge alcun termine preciso, la banca dovrebbe conservare il contratto per tutta la durata dell'accordo da esso sancito, così da presentarlo in tribunale nel caso in cui vi siano delle contestazioni a riguardo. Relativamente, invece, alle singole operazioni bancarie, l'istituto di credito deve garantire al proprio cliente la produzione della documentazione (estratti conto) degli ultimi 10 anni (Art.119 comma 4 del Testo unico bancario). Tale durata resta valida anche in caso di decesso del cliente e di subentro di un erede

Tornando alla questione principale, se la banca non è in grado di presentare copia del contratto di conto corrente non avrà la possibilità di servirsi di esso per rivalersi sul proprio cliente nel caso di inadempienze (sarà impossibile, ad esempio, anche recuperare crediti derivanti da interessi o commissioni). Questo è quanto determinato, per l'appunto, dal tribunale di Roma: il giudice non ha potuto far altro che constatare la mancanza agli atti del contratto di apertura del conto corrente e di quelli di affidamento connessi.

Ecco perché, chiarisce "La legge per tutti", si è reso necessario ricalcolare ex novo il rapporto, ripulendolo da ogni interesse, applicando il tasso legale per gli interessi attivi/passivi e stornando anche tutti quegli addebiti rientranti nel campo di spese, commissioni e commissioni di massimo scoperto.

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