Economia

Dichiarazione fraudolenta: cosa cambia con la clausola di non punibilità

La clausola di non punibilità è stata estesa anche alla dichiarazione fraudolenta "mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante alti artifici"

Dichiarazione fraudolenta: cosa cambia con la clausola di non punibilità

La nuova clausola di non punibilità cambia le carte in tavola sulla dichiarazione fraudolenta, reato che in alcuni casi non sarà più punibile dall’Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, nel caso in cui un contribuente dovesse provvedere alla regolarizzazione della dichiarazione contenente fatture false prima dell’inizio del controllo, quella persona non potrà essere punibile a fini penali. La conditio sine qua non è che l’Agenzia, a differenza del passato, ritenga ammissibile il cosiddetto ravvedimento operoso della dichiarazione fraudolenta.

La non punibilità è già prevista per i reati di dichiarazione infedele e omessa presentazione, che si rifanno rispettivamente agli articoli 4 e 5 del Dlgs 74/2000. Adesso tale condizione è estesa anche alla dichiarazione fraudolenta “mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e mediante alti artifici”, come sancito dagli articoli 2 e 3. Questa condizione scatterà nel momento in cui i debiti tributari saranno estinti con il pagamento di quanto dovuto “a seguito del ravvedimento operoso” e “sempreché la regolarizzazione intervenga prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni o verifiche” dall’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo.

Le novità più importanti

La causa di non punibilità comprende il ravvedimento della dichiarazione “contenente false fatture ovvero connotata da altri artifizi”. Fin qui sia l’Agenzia delle entrate che la Guardia di finanza avevano sempre escluso il ravvedimento dalle violazioni. Lo aveva ribadito anche la circola e180/1998, secondo la quale erano da considerare regolarizzati solo “errori e omissioni”. Ebbene, stando all’Amministrazione, la registrazione di fatture per operazioni inesistenti “non può definirsi” né errore né omissione.

Dal 2000, grazie all’articolo 13 bis del Dlgs 74/2000, erano previsti tanto la diminuzione della pena quanto la possibilità di patteggiamento “a seguito dell’integrale pagamento degli importi dovuti”, anche tramite ravvedimento.

In ogni caso, la presentazione della dichiarazione corretta deve avvenire prima “dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo” o “di procedimenti penali”. L’ufficio del Massimario della Corte di cassazione ha rilevato nella relazione III/05/2015 che “per la dichiarazione infedele e omessa esso va estinto con il ravvedimento o con la presentazione della dichiarazione omessa, entro il termine di presentazione previsto per il periodo di imposta successivo e l'autore del reato non deve aver avuto conoscenza di controlli o accertamenti”.

Inoltre, ha aggiunto lo stesso ufficio, “sul piano pratico, per queste ultime ipotesi è improbabile un' applicazione dell' istituto, potendo difficilmente pronosticarsi comportamenti di "ravvedimento" da omessa/infedele dichiarazione non "sollecitati" dalla conoscenza di accertamenti”.

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