Economia

Partite Iva, adesso arriva la "chiusura d'ufficio"

L'Agenzia delle Entrate dà il via alla cessazione d'ufficio delle partite Iva che nei tre anni precedenti non hanno presentato l'opportuna documentazione richiesta

Partite Iva, adesso arriva la "chiusura d'ufficio"

Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prevede la chiusura d'ufficio per le partite Iva di quei soggetti che nei tre anni precedenti non hanno presentato né dichiarazione annuale dell'Iva né quella dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo.

I cosiddetti soggetti inattivi dovranno fare i conti con il provvedimento prot. 1415522 del 3 dicembre 2019, emanato dalla stessa Agenzia in virtù del comma 15-quinquies dell'articolo 35 del dpr n. 633/72. In altre parole, come riporta il quotidiano Italia Oggi, l'Agenzia dà il via alla cessazione d'ufficio di tutte quelle partite Iva che, per omessa dichiarazione o altri motivi, risultano non aver esercitato attività professionale, d'impresa o artistica "nei tre anni precedenti". Prima della chiusura definitiva della partita Iva sarà inviata una comunicazione preventiva ai soggetti interessati alla disposizione, i quali avranno 60 giorni per giustificarsi di fronte all'Agenzia. In caso di fumata nera, per le persone fisiche è prevista la chiusura delle partite Iva mentre agli altri soggetti diversi da persone fisiche sarà estinto anche il codice fiscale.

Quali sono i soggetti inattivi

I soggetti Iva inattivi rispondono a determinati criteri individuati dal provvedimento sopra citato, il quale si baserà sulle risultanze nelle mani dell'amministrazione. È considerato inattivo chi "nei tre anni precedenti" non ha presentato la dichiarazione Iva o quella dei redditi di lavoro autonomo o d'impresa. I presupposti per la cessazione scatteranno, come detto, anche in caso di omissione. Dunque anche un soggetto Iva attivo potrà ricevere la comunicazione d'avviso da parte delle Agenzie se non ha presentato la richiesta documentazione nei tempi previsti.

La procedura

L'Agenzia delle entrate procederà alla chiusura d'ufficio delle partite Iva in modalità centralizzata. I soggetti non fisici, come accennato, vedranno estinguersi anche il loro codice fiscale, a meno che non "emergano evidenze atte a supporre l'operatività del soggetto". Prima di arrivare alla cessazione, l'Agenzia invierà agli attivi (o ai presunti tali) una comunicazione preventiva tramite raccomandata a.r. A quel punto, l'interessato della missiva avrà 60 giorni per rivolgersi a un ufficio territoriale dell'Agenzia per “fornire chiarimenti sulla propria posizione fiscale”. Sulla base dei documenti e delle giustificazioni fornite, l'Agenzia potrà procedere con la chiusura della partita Iva o con il mantenimento del soggetto in attività.

Da escludere la relazione tra l'inibizione della facoltà di compensazione orizzontale di tutti i crediti e i soggetti ai quali sia stato notificata la cessazione della partita Iva. La motivazione sta nel fatto che la disposizione inserita dal dl 124/2019 si riferisce al provvedimento di cessazione adottato a seguito della “riscontrata inesattezza o incompletezza” dei dati forniti dai contribuenti “all'atto della richiesta di attribuzione del numero di partita Iva”.

Detto altrimenti, il provvedimento del 3 novembre riguarderà solo i soggetti inattivi.

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