Quella riformulata al Senato sulla violenza sessuale è una legge diversa, tecnicamente diversa, politicamente diversa rispetto al mostriciattolo giuridico sul "consenso libero e attuale" che questo Paese ha rischiato di approvare a fine novembre, mimetizzato dalla "Giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne" che oltretutto paralizzò ogni critica giornalistica a riguardo. Per farla breve, il passaggio da consenso a "dissenso" non cancella la tutela delle vittime, ma sposta il reato su un terreno più compatibile con il processo penale e con la Costituzione, evitando il rischio di inversione dell'onere della prova e automatismi punitivi già bocciati dalla Consulta.
Per farla ancora più breve, una legge del genere non può essere uno spot politico, ma deve servire ai giudici che la applichino, e chi ora parla di rottura del "patto" femminile tra destra e sinistra confonde battaglia simbolica e tecnica legislativa, evocando a sproposito l'Europa e la Convenzione di Istanbul senza affrontare il nodo decisivo: come si prova il consenso in tribunale, come si dimostra che uno stupro c'è stato.
La relatrice della legge, Giulia Bongiorno, ha ammesso che il testo è nato da mediazioni e ripensamenti e questo dimostra che il testo bipartisan originario era politicamente forte ma giuridicamente fragile: di tutto abbiamo bisogno, donne per prime, fuorché di una legge scritta male e destinata a essere smontata.
La norma bocciata non assomigliava affatto alle normative "più avanzate", anzi, ci avrebbe reso il Paese con la normativa più woke d'Europa, e non per ideologia: per struttura. I modelli spesso citati (Spagna, Danimarca, Svezia, Belgio, Regno Unito) non hanno nulla che somigli al nostro defunto "consenso attuale", la cui mancanza, nel testo precedente, era il perno dell'accertamento con il rischio evidente (segnalato da magistrati, penalisti e costituzionalisti, paventato da una ministra competente) di trasformare il processo in una verifica retrospettiva di stati psicologici: c'era il consenso?, era valido?, persisteva? Un terreno scivoloso, perché il diritto penale non vive di percezioni ricostruite, ma di fatti e condotte e contesto. Il testo riscritto rimette i piedi per terra: non più un "sì" da certificare, ma una volontà contraria da accertare, anche nel caso non sia stata espressa apertamente: il dissenso a un atto sessuale può emergere dal contesto, dalla sorpresa, dall'impossibilità di reagire, da una condizione di inferiorità.
Non è vero, dunque, che la nuova formulazione costringa la vittima a "dire no", ma cerca di evitare che l'intero processo diventi un test psicologico, restituendo al giudice, che è lì per quello, la valutazione dei fatti.
Piccola parentesi sul dibattito, che è stato penoso: a sinistra non avevano neppure chiaro di che parlavano, e si sono concentrati sulla sparizione della parola "consenso" come se la parola fosse una garanzia, o come se Convenzione di Istanbul, pure citata, imponesse una determinata formulazione del reato; a destra invece si rivendicava ancora una volta il solito "inasprimento delle pene" come se fosse l'unico viatico al solo consenso che interessa, quello delle urne. Meriterà una trattazione a parte la crociata del solito giudice Fabio Roia, auscultato in ogni suo battito dai giornalisti nel suo spostare sempre il discorso dalla tecnica probatoria alla pedagogia penale, suggerendo che il processo debba praticamente sempre "credere" alla vittima come atto di riequilibrio simbolico: anche se in un processo non si deve credere, ma provare.
Piccola parentesi anche sul patto politico che si sarebbe interrotto: quasi quasi meglio così, perché non stava in piedi culturalmente e nel caso giuridicamente: era un patto che teneva insieme cose che faticavano a starci, non ultima una visione del diritto come strumento simbolico e pedagogico. Fare leggi con certi personaggi è impossibile.
Anche il volerla chiamare a tutti i costi "legge sul consenso libero e attuale" spostava il dibattito su un piano ideologico e lessicale quando invece il vero nodo è la struttura della fattispecie penale, stop. Fine dell'equivoco: meglio una divisione chiara, ora, di un'unità costruita su una norma destinata a implodere. Le leggi penali non devono essere belle da raccontare: devono funzionare.