Governo, un ddl per dimezzare i parlamentari Stipendi degli onorevoli in base alle presenze

La proposta di legge costituzionale a firma Calderoli sarà discussa nel prossimo Cdm. Numerose le novità: riduzione del numero dei parlamentari a 250 per Camera e Senato (federale), soppressione della circoscrizione Estero. Il presidente del Consiglio diventa primo ministro. Per essere eletti capo dello Stato bastano i 40 anni, per il Senato 21 anni

Governo, un ddl per dimezzare i parlamentari
 
Stipendi degli onorevoli in base alle presenze

Roma - Istituzione del Senato federale, dimezzamento dei parlamentari e cancellazione della circoscrizione estero. E' la proposta di legge costituzionale presentata dal governo, a firma del ministro per la Semplificazione, Roberto Calderoli, per una riforma delle istituzioni che sarà esaminata nel prossimo Consiglio dei ministri.

Il presidente del Consiglio diventa primo ministro
Il presidente del Consiglio diventa "primo ministro". Di conseguenza, l’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri . E' composto altresì dai sottosegretari di Stato e dai Viceministri. Il Presidente della Repubblica nomina e revoca il Primo Ministro. Il Premier è nominato sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati. Il Primo Ministro è responsabile della politica generale del Governo. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l’attività dei ministri. Nomina e revoca i ministri. Nomina e revoca i Sottosegretari di Stato ed i Viceministri, che prestano giuramento nelle sue mani prima di assumere le funzioni. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento dell’ufficio del Primo Ministro e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri". E ancora: "Il Presidente della Repubblica può sciogliere la Camera dei deputati, sentiti il suo Presidente e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, anche su richiesta del Primo Ministro". Il capo dello Stato potrà anche una sola delle Camere.

Nasce il Senato federale
"Il Senato diventa Senato federale della Repubblica". Lo prevede l’articolo 2 della proposta di legge. Il Senato federale sarà composto da 250 senatori (attualmente sono 315). E verrà "eletto a suffragio universale e diretto su base regionale". Ai suoi lavori, prevede la proposta di legge del governo, potranno partecipare "senza diritto di voto, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali". Si potrà essere eletti senatori al compimento dei 21 anni.

La riduzione dei parlamentari
Ridurre il numero di deputati e senatori a 250 per ciascuna Camera. "I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni - si legge nella bozza - ricevono un’indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti"

Soppressa la circoscrizione Estero
Viene "soppressa" la circoscrizione Estero. "All’articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è abrogato", si legge nel testo, con riferimento alla norma costituzionale che attualmente prevede l’esercizio del diritto di voto per l’elezione dei parlamentari, da parte dei cittadini residenti all’estero.

Il presidente della Camera supplente del capo dello Stato
"Le funzioni del presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati". Dopo la nascita del Senato federale, la funzione di supplenza del capo dello Stato, oggi in capo al presidente del Senato, passerebbe dunque all’inquilino di Montecitorio. "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica - si legge nella bozza di riforma - il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".

Ex capi dello Stato deputati a vita
"E' deputato di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica". Il testo sostituisce integralmente l’articolo 59 della Costituzione e, vista la nascita del Senato federale, trasforma gli ex capi di Stato da senatori a "deputati" a vita. Ma, eliminando il secondo comma dell’articolo 59, cancella anche la figura dei cinque senatori a vita che ad oggi il presidente della Repubblica può scegliere tra coloro che abbiano "illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario".

Per salire al Colle bastano i 40 anni
Può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

La bozza riduce da cinquanta a quarant’anni l’età per l’eleggibilità del capo dello Stato. Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedano nella Regione alla data di indizione delle elezioni.

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