La lotta al gioco illegale e allevasione fiscale rappresenta uno degli aspetti peculiari della Legge di Stabilità che ha avuto il via libera ieri dalla Commissione Bilancio della Camera. Il provvedimento dovrà passare ora al Senato per essere approvato in via definitiva. Il testo contiene norme più severe su questi due punti oltre a fornire maggiori poteri ad Aams sul controllo dei giochi e sul rilascio delle concessioni statali. Di grande interesse anche il comma che fa ordine sulle competenze dei giudici, discutibile quello che impone ai concessionari di versare allo stato una quota in caso di pay-out inferiore all80%. Secondo le stime del Governo lapplicazione di questa legge porterà nelle casse dello Stato almeno 500 milioni di euro nel 2011. Bocciati i due subemendamenti sui giochi presentati da Barbato, nei quali si chiedeva lo stralcio dellintera materia e la reclusione da uno a tre anni per il mancato collegamento alla rete delle slot machine. Ma andiamo con ordine.
Sul gioco illegale si passa dalla sanzione amministrativa, pari al 120 o al 240% della maggior imposta, alla chiusura dellesercizio da uno a sei mesi in caso di violazione superiore a 50 mila euro. Ma la novità più importante va al di là di questo paragrafo e riguarda la definizione di «soggetto passivo dimposta», che può essere chiunque, anche in assenza di concessione dei Monopoli di Stato, basta che gestisca «con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati allestero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere». E ancora. «Se lattività è gestita per conto di terzi, il soggetto per conto del quale lattività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dellimposta e delle relative sanzioni». Ne scaturisce quindi che saranno sottoposti a tassazione anche i famosi ctd collegati a società italiane o straniere evitando al contempo qualsiasi ipotesi di legittimazione dellattività svolta dai ctd o da altre forme di intermediazione «grigie».
Levasione fiscale prevede sanzioni pari al 30% degli importi non pagati nei termini previsti a carico di chi omette o ritarda il pagamento dellimposta dovuta. Il legislatore ammette anche riduzioni ridotte a un decimo o a un dodicesimo «sempreché la violazione non sia stata già oggetto di comunicazione di omesso versamento e che comunque non siano iniziati ispezioni verifiche o altre attività amministrative di contestazione». Come dire: «Mettetevi in regola, vi conviene».
Cè un comma inoltre che vuole fare chiarezza sulle competenze territoriali dei giudici. Non siamo allistituzione di un Tar unico, come sè verificato in passato con i problemi relativi allo sport professionistico e in particolare al calcio, ma almeno sè fatto un passo avanti. Questo il testo: «Per le cause di opposizione allordinanza ingiunzione \ è competente il giudice del luogo in cui ha sede lufficio dellAmministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso lordinanza ingiunzione».
Appare paradossale invece in un paese a ispirazione liberale la norma che obbliga i concessionari di scommesse sportive a quota fissa «a versare allerario il 20% della differenza lorda» nel caso di «restituzione in vincite inferiori all80%». Almeno si fosse trattato del ricavo al netto delle tasse.
- dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 20:00
- sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00.