Buongiorno, vi segnalo e vi allego la risoluzione n. 262 /E Agenzia delle Entrate. Qualcuno ha avuto il coraggio di chiedere «di conoscere» se i benefici della legge per i trattamenti pensionistici siano riconosciuti a una data categoria. Sono state necessarie tre pagine per dire che «non sembrano assumere natura previdenziale per cui pagano lIrpef». Non voglio fare commenti.
Genova
La burocrazia si compiace dessere verbosa, prolissa e ampollosa, caro Ivaldi. Come quei tipi che telefonano per avere uninformazione ma prima attaccano con: «Ciao, come stai? Tutto bene a casa? E la zia Enrichetta? Ah, mi fa tanto piacere... Che tempo fa lì da te? Ma non mi dire! Qui no, qui cè un sole che spacca le pietre... Senti, e il lavoro? Ah, son contento...». Solo al termine della tiritera (risultando evidente che gliene importa niente della salute della zia Enrichetta, del tempo che fa e di come va il lavoro), finalmente viene al dunque: «Ti dispiace darmi il numero di Luigi?». Questo modo di fare, garbato, niente da dire, ma esasperatamente cerimonioso può far saltare i nervi anche a chi può contare su un solido autocontrollo. Quindi posso capirla, caro Ivaldi: non arrivo (ma per un pelo) a sostenere che lanonimo funzionario della Agenzia delle Entrate avrebbe potuto cavarsela con un sì o con un no, troppo spiccio, ma certo ed esaurientemente con non più di un paio di righe. Invece non gli sono bastate tre pagine. Per il divertimento dei lettori mi lasci sommariamente riassumere cosa sono stati capaci di arzigogolare. Si parte alla grande: la «Direzione Centrale normativa e contenzioso» della Agenzia delle Entrate fa presente che «larticolo 3 comma 1, della richiamata legge n. 206 del 2004» prevede tutta una serie di cose che verranno specificate nel «successivo comma 2», fermo restando, però, che la Presidenza del Consiglio «si è espressa sullargomento» col «D.P.C.M. del 27 luglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007, a norma della legge 3 agosto 2007, n. 206». La «Direzione Centrale normativa e contenzioso» della Agenzia delle Entrate tiene inoltre a precisare, questo nel caso qualcuno prendesse la cosa non troppo sul serio, che la medesima Agenzia delle Entrate «ha ribadito tale interpretazione con risoluzione n. 453 del 1° dicembre 2008 in coerenza con la ratio della legge 206 del 2003 al richiamato articolo 3 comma 2», ratio che tanto per mettere ben in chiaro il tutto «al riguardo si richiama la sentenza n. 289 del 13 luglio 1994 della Corte Costituzionale». In base a quanto specificato, in base agli articoli, ai comma, al D.C.P.M e alla ratio, «si rappresenta che lart. 52 comma 1, lettera b) del TUIR» disponeva che «gli assegni in questione sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al precettore già assoggettate a ritenute fiscali», ergo niente esenzione dallIrpef. Quanto tempo, intelligenza e esperienza sprecata. Ma è quello il canone al quale la brontoburocrazia si attiene. Sarà perché ne ha di materiale entro il quale spaziare. Nessuno sa, nemmeno il ministro Brunetta, quante siano le leggi che vincolano la nostra pubblica amministrazione. Qualcuno dice 120mila, altri 150mila. Si sa, però, che in Francia non superano le 15mila e in Germania le 5mila. E non è che per questo le loro burocrazie siano meno attrezzate, meno duttili, meno efficienti della nostra.
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