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I nostri soldi

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Il testamento è il documento che permette a una persona finché è in vita di regolare la destinazione del proprio patrimonio dopo la morte. Tutti possono disporre dei propri beni per testamento, a condizione che siano maggiorenni, capaci di intendere e volere e non siano interdetti per infermità mentale. Il contenuto del testamento può riportare anche disposizioni di carattere non patrimoniale, come il riconoscimento di un figlio naturale o le indicazioni sulla propria sepoltura.
Olografo, pubblico o segreto
Esistono tre forme di testamento: olografo, pubblico e segreto. L’olografo è interamente scritto a mano, datato e firmato, alla fine delle disposizioni, dal testatore. Il testamento pubblico è redatto dal notaio, seguendo le volontà espresse direttamente dal testatore, in presenza di due testimoni che, per legge, non devono essere i beneficiari del testamento. Questo testamento non ha il rischio di essere smarrito o distrutto o addirittura dichiarato invalido in quanto il notaio lo custodisce nei propri atti e provvederà alla sua pubblicazione non appena avrà conoscenza della morte del testatore. Il testamento segreto viene consegnato dal testatore al notaio in un plico chiuso perché lo custodisca sigillato tra i suoi atti. Il suo contenuto rimane sconosciuto anche al notaio, che si limita a ricevere il plico chiuso sul quale verbalizza la dichiarazione che si tratta del testamento del testatore che glielo consegna alla presenza di due testimoni.
Devono ricorrere al testamento pubblico coloro che, per problemi fisici o per analfabetismo, non siano in grado di scrivere. Per sapere se una persona ha lasciato un testamento occorre fare una ricerca presso il locale Archivio notarile, esibendo il certificato di morte, oppure chiedere al Consiglio Notarile del luogo di verificare l’esistenza di un testamento del defunto presso gli studi del distretto.
Il testamento olografo può essere conservato dal testatore, oppure consegnato al notaio o a una persona di fiducia del testatore. I testamenti olografi depositati a titolo fiduciario presso un notaio non sono iscritti nel Registro notarile fino alla eventuale pubblicazione. Chi trova un testamento olografo dovrà presentarlo a un notaio, unitamente all’estratto per riassunto dell’atto di morte, non appena ha notizia della morte del testatore, chiedendo di provvedere alla sua pubblicazione alla presenza di due testimoni. Dopodiché, il testamento ha esecuzione.
Chi viene a conoscenza dell’esistenza di un testamento pubblico, se conosce il nome del notaio che lo ha ricevuto, deve informarlo della morte del testatore chiedendo di provvedere alla registrazione, in presenza di due testimoni. Se non si sa chi sia il notaio, si può cercare di rintracciarlo anche presso il ministero della Giustizia - ufficio centrale degli Archivi notarili, dove è istituito il Registro generale dei testamenti. Durante la vita del testatore, non potrà essere fornita né dal notaio né da terzi alcuna notizia sull’esistenza o meno di atti di ultima volontà.
Si può modificare o revocare
Il testamento può essere sempre modificato o revocato, in tutto o in parte: basta l’espressione «... revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria». Si può modificare un testamento olografo anche con uno pubblico e viceversa. L’ultimo testamento prevale sui precedenti, pur in assenza di una revoca espressa, se si dispone dei beni in modo incompatibile con le precedenti disposizioni. All’interno del testamento può essere nominato l’esecutore testamentario: una persona di fiducia alla quale il testatore può affidare l’esatta e puntuale esecuzione delle sue disposizioni. È consigliabile designarlo in caso di situazioni patrimoniali complesse. Due persone, anche se coniugi, non possono fare insieme testamento in un unico documento.
Quando scatta la «nullità»
Il testamento può essere nullo per mancanza di requisiti formali (per esempio è nullo il testamento olografo che non è scritto interamente di pugno dal testatore), oppure quando si dimostri l’incapacità di intendere e volere del testatore al momento della stesura. Inoltre, le disposizioni testamentarie sono nulle se determinate da un motivo illecito (per esempio perché contrario al buon costume) o se fatte a favore di persona indicata in modo da non poter essere individuata.

Infine, non valgono le disposizioni con le quali si fa dipendere in modo arbitrario da un terzo soggetto l’indicazione dell’erede o la determinazione della quota di eredità.

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