Chi è andato in pensione con Quota 100 e ha violato il divieto di cumulo non perde l’assegno dell’intero anno, ma solo una somma pari a quanto ha guadagnato lavorando. È quanto ha stabilito la Sezione Lavoro della Cassazione con la sentenza 26864, depositata il 14 ottobre, bocciando di fatto l’interpretazione dell’Inps e supera il precedente della stessa Corte del 2024.
Il caso è quello di un pensionato che nel 2020 aveva svolto collaborazioni coordinate e continuative per meno di 5mila euro: l’Inps gli aveva chiesto indietro tutta la pensione dell’anno e aveva vinto in primo e secondo grado a Bari. Per i giudici, però, «la sospensione del trattamento per un intero anno è una conseguenza del divieto che, nel silenzio della norma, non è possibile affermare», perché un effetto «così dirompente e marcatamente sanzionatorio avrebbe richiesto un esplicito fondamento testuale». Quando il legislatore ha voluto la perdita integrale di una prestazione, «lo ha contemplato in modo inequivoco». Da qui il principio al quale dovrà attenersi la Corte d’appello: la violazione «determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato». La linea dell’Istituto, osserva la Cassazione, finiva per penalizzare «in misura eccessiva i percettori di redditi esigui, a fronte di un impatto quasi nullo» su chi in un solo anno guadagnava più della pensione stessa.
Il contenzioso conta casi limite: a Trento erano stati chiesti 34.508 euro a fronte di 1.472 euro di lavoro intermittente, mentre a un lavoratore agricolo impiegato per otto ore, per 83,91 euro, era stato contestato un indebito di 23.949 euro. La strada l’aveva indicata la Consulta, che, pur dichiarando inammissibile la questione, aveva sollecitato un’interpretazione meno rigida.
