Cronache

L’elenco dei defunti è pubblico, ma non si può pubblicare

(...) ma questa non prevede assolutamente che vengano forniti gli elenchi anagrafici a chicchessia». Le cose, dunque, stanno così: se un cittadino va all’anagrafe, chiede il certificato di residenza (ed eventualmente di nascita, matrimonio, decesso e via dicendo) di un familiare o anche di un conoscente, purché ne indichi nome e cognome, l’ufficio gli fornisce l’informazione e gli rilascia il documento. «Ma se lei mi chiede l’elenco dei nati o dei defunti di ieri o della scorsa settimana - interviene ancora la cortese dottoressa Viarengo -, né io né alcuno dei miei collaboratori può fornirglielo in quanto non rientra nelle nostre competenze. E nemmeno le posso fornire il registro anagrafico, che è costantemente aggiornato. Questo, si badi bene, va al di là della nostra eventuale buona volontà». La legge vigente è chiarissima. Infatti, parla espressamente di dati «trattati», e quindi anche «comunicati», ma solo «nell’ambito dell’attività specifica della Pubblica Amministrazione». Tanto che, come noto da tempo, gli elenchi dei nuovi nati che compaiono su qualche quotidiano derivano direttamente dalle comunicazioni degli ospedali e sono autorizzati dai genitori. Quindi, non sono «tutti» i nati, ma solo quelli che hanno avuto il via libera. Il Giornale, come gli altri organi di stampa, in nessun modo ha accesso all’elenco «completo» di nati, morti, sposi, e quindi non può pubblicarli per un preciso vincolo normativo.
Ma il Garante - sta scritto in una nota indirizzata al Comune di Trieste, da intendersi ovviamente erga omnes - chiarisce la faccenda con una serie di considerazioni che sembrano fatte apposta per lasciare aperto il campo a più interpretazioni. A cominciare dal passaggio in cui si specifica che «in base alla legge 675/96 sul trattamento dei dati personali, le pubblicazioni matrimoniali sono sicuramente pubbliche e come tali possono essere visionate da chiunque ed eventualmente riferite sugli organi di stampa, ma non possono essere comunicate o diffuse da parte dell’ufficiale di stato civile al di fuori dei modi espressamente previsti dalla normativa in materia». Ma «non va sottaciuto che l’indifferenziata divulgazione di dati relativi, ad esempio, alle nascite può ledere la legittima aspirazione al mantenimento del riserbo rispetto all’evento. Il Consiglio di Stato - spiega sempre il Garante - ha ritenuto illegittima la prassi che porti l’ufficiale di stato civile a diffondere sistematicamente, anche attraverso elenchi, dati riferiti a una pluralità di soggetti». Subito dopo, però, si ribadisce che «è fermo il diritto degli interessati accedere ai registri dello stato civile nelle forme consentite dalla legge e di pubblicarne i relativi dati nel rispetto della disciplina sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali», per cui «non appare lecita la prassi di richiedere all’ufficiale di stato civile di redigere quotidianamente interi elenchi di nati, deceduti o nubendi da pubblicare con assiduità». Amen.

E, doverose, infinite grazie al lettore (ai lettori?) che ci hanno seguito fino in fondo.

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