Licenziamento dei dirigenti: quando i motivi sono solo organizzativi

di Marco De Bellis*

I principali contratti collettivi stabiliscono che il licenziamento del dirigente debba essere comunque «giustificato». La «giustificatezza» riferita al licenziamento del dirigente è una nozione giuridica che non coincide con quella di giusta causa o di giustificato motivo riferita agli altri dipendenti. Essa investe un concetto molto più ampio a causa della peculiarità della figura del dirigente, del livello gerarchico ricoperto e del grado di affidamento e di fiducia richiesto.
Al pari di qualsiasi altro dipendente, il dirigente può essere licenziato legittimamente soltanto nel caso in cui venga soppressa la posizione di lavoro in cui è inserito (i cosiddetti motivi oggettivi o organizzativi) oppure nel caso di una sua grave mancanza (motivi disciplinari o soggettivi). Il primo caso è il più comune in questi tempi: non bisogna dimenticare, infatti, che il dirigente è il dipendente più costoso. Le ragioni organizzative sono tutte riconducibili alla soppressione della posizione ricoperta dal dirigente licenziato. Nessun dipendente con lo stesso inquadramento potrà assumere la medesima posizione (anche se tale posizione, pur formalmente diversa, nei fatti si rivelasse identica). Per verificare la legittimità del licenziamento, dunque, il datore di lavoro deve dimostrare l'effettività della soppressione. A differenza di ciò che accade con gli altri dipendenti, non è necessario dimostrare anche l'impossibilità di adibire il dipendente ad altre mansioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale (il c.d. repechage). Ai fini della legittimità del licenziamento sono irrilevanti sia l'ampiezza della riorganizzazione sia i motivi imprenditoriali che hanno condotto alla decisione aziendale. Il dirigente licenziato per soppressione della posizione ha diritto di ottenere, in aggiunta alle competenze di fine rapporto, anche l'indennità sostitutiva del preavviso.

Nel caso in cui il licenziamento fosse ritenuto ingiustificato, competerebbe al dirigente un'ulteriore indennità prevista della contrattazione collettiva.
*Avvocato del Foro di Milano

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