Mills, corruzione postdatata Il giallo del reato che non c’è

La corte di Appello di Milano che ha condannato l’avvocato Mills per corruzione in atti giudiziari ha regalato su un piatto d’argento a Berlusconi la soluzione per liberarsi in modo semplicissimo di un processo che, a rigor di logica, non avrebbe dovuto nemmeno cominciare. In mezzo alle mille anomalie che hanno caratterizzato la vicenda giudiziaria (ad esempio la totale mancanza di prove contabili che il denaro incamerato da Mills provenisse proprio da Fininvest e non dal suo cliente, l’armatore Attanasio) la nuova sentenza, dopo un dibattimento a velocità da record mondiale, si caratterizza per aver stabilito che l’ipotetica corruzione di Mills fosse avvenuta in un momento successivo alle sue deposizioni in aula come teste dell’accusa in alcuni processi.
Sorvolando sull’ennesimo salto della logica, che fa il paio con l’attribuzione a Mills, cittadino inglese, della qualifica di «pubblico ufficiale» (senza la quale non ci sarebbe corruzione) e con la decisione di fissare il momento del reato non al momento del supposto pagamento ma al giorno in cui Mills ha prelevato il denaro (per non far scattare la prescrizione), il decidere che l’eventuale corruzione sia avvenuta dopo la deposizione di Mills in aula ha importanti conseguenze. Si tratta infatti di una fattispecie di reato che non è prevista dal nostro ordinamento, dal momento che l’articolo 319 ter del codice penale che delimita la corruzione in atti giudiziari esplicita che la corruzione deve essere tesa a favorire o a danneggiare una parte del processo, intendendo quindi un’azione attuata in vista di uno scopo futuro ed escludendo quindi la fattispecie della «corruzione susseguente».
Il fatto che non abbia senso prevedere un pagamento senza l’obiettivo di far succedere qualcosa in un processo (dato che il processo si è già tenuto) è stato confermato a chiare lettere, per un curioso caso del destino, proprio dalla Corte di Cassazione nella sentenza Imi-Sir/Lodo Mondadori dove si dice che si «esclude la configurabilità della corruzione susseguente in atti giudiziari».
Tutto finito, dunque? Mills processato per un supposto reato che non esiste e certa bocciatura della sentenza in Cassazione? Non è così semplice, il fatto è che vi è stata un’altra sentenza della Suprema Corte in un caso in cui a un giudice furono fatti dei regali (e non era Di Pietro), che, invece, smentendo se stessa, sostiene che la corruzione susseguente possa esistere.
Questa disputa però apre la porta ad una soluzione semplice, corretta ed elegante di questa spiacevole pagina giudiziaria: basterebbe un’interpretazione autentica della legge da parte del Parlamento che ribadisca il testo dell’articolo 319 ter, escludendo la possibilità di altre letture differenti da quella già analizzata dalla Cassazione nel 2006 per chiudere la partita.

Niente corruzione susseguente, niente processo, tutti a casa molto più sereni, per lavorare ad una vera riforma della giustizia, necessaria come l’aria e l’acqua ai cittadini e alla credibilità del sistema economico. Semplice, veloce, legale.

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