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L'emendamento di Casasco al decreto bollette

L'emendamento di Casasco, Nevi, Squeri, Davide Bergamini, Pierro al decreto bollette (Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico)

L'emendamento di Casasco al decreto bollette
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Emendamento Articolo 4

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«Articolo 4-bis

(Misure urgenti in materia di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell’autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, dell’esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un’alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le Regioni, ivi comprese le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono, in alternativa a quanto previsto nel comma 1-bis, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lett. f), le concessioni per l’uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Resta fermo il passaggio in proprietà delle opere di cui all’articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché il riconoscimento all’uscente dell’eventuale indennizzo per il valore degli investimenti sulle predette opere non ancora ammortizzati ed effettuati in attuazione degli adempimenti in capo al concessionario. Per l’avvio del procedimento di cui al periodo precedente le Regioni o le Province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.

1-bis.2. La richiesta delle Regioni o delle Province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.

1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni, conforme alle linee guida adottate dalle Regioni o dalle Province autonome, dovrà prevedere la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonderà sull’utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l’equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le Regioni o le Province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all’interesse dell’amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, possono avvalersi dell’assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.

1-bis.4. Nel caso in cui le Regioni o le Province autonome, valutino la proposta congrua e nell’interesse dell’amministrazione, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Gli Enti concedenti procedono all’assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all’interesse dell’amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l’insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell’amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le Regioni o le Province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente gli Enti concedenti richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni per la valutazione della congruità e della rispondenza all’interesse dell’amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, possono avvalersi dell’assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni valutino la proposta congrua e nell’interesse dell’amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente dovrà essere sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni procedono all’assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all’interesse dell’amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l’insussistenza, alla data del provvedimento di assegnazione definitiva, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell’amministrazione concedente inerenti alla concessione.

1-bis.6 Le Regioni o le Province autonome, nell'ambito delle procedure di riassegnazione delle concessioni effettuate in base ai commi 1-bis.1 e seguenti, devono disporre l'obbligo per i concessionari di cedere, con decorrenza dalla data di efficacia della riassegnazione definitiva e per una durata complessiva non superiore a 10 anni, in favore del Gestore dei Servizi Energetici (GSE S.p.A.), una quota di energia corrispondente al 15 per cento della potenza nominale media annua di concessione, ad un prezzo convenzionale, che assicuri la copertura dei costi di produzione, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, annualmente oggetto di revisione. Le risorse rinvenienti dalla valorizzazione dell’energia di cui al periodo precedente è destinata alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (ASOS) applicata all'energia prelevata alle utenze non domestiche, ad esclusione di quelle relative all'illuminazione pubblica, in bassa tensione per altri usi con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW e alle utenze non domestiche in media, alta e altissima tensione, ad esclusione dei prelievi che godono del regime tariffario speciale di cui all'articolo 29 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”.

2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le regioni adeguano le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 12, comma 1-ter del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a quanto disciplinato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. Le disposizioni dell'articolo 45 e dell'allegato I.10 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si applicano alle funzioni tecniche svolte dalle regioni in relazione alle procedure per la riassegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

5. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Casasco, Nevi, Squeri, Davide Bergamini, Pierro

Relazione

La produzione idroelettrica vale il 30% della produzione nazionale di energia rinnovabile e l’Italia oggi è il terzo Paese europeo per potenza idroelettrica installata. È un asset strategico e dobbiamo individuare una soluzione sostenibile per il sistema tenendo la barra dritta sulle priorità.

Da un lato, c’è la necessità di abbassare i costi dell’energia per famiglie e imprese. Dall’altra, quella di non bloccare gli investimenti già pianificati dai gestori che hanno competenze e devono poter incassare il “giusto guadagno” a fronte, però, dell’impegno a trasferire parte di quel “ritorno” sul costo delle bollette energetiche.

La proposta non intende stravolgere l’impegno preso con la Commissione europea sulla messa a gara delle concessioni idroelettriche ma introdurre una facoltà ulteriore rispetto alle gare e si muoverebbe nel solco di altri accordi presi dalla Commissione Europea con altri Paesi UE.

In particolare è stato recentemente raggiunto un accordo fra il Governo francese e la Commissione Europea sull’idroelettrico transalpino, sul quale era aperto da anni un contenzioso simile a quello italiano. Il piano francese, che sarà attuato tramite un disegno di legge, si articola in tre punti: il passaggio da un sistema di concessioni a uno di autorizzazioni, la possibilità di mantenere gli operatori storici per garantire continuità e sicurezza, e la messa a disposizione “virtuale” di 6 GW di capacità idroelettrica di EDF a terzi.

Lo schema qui proposto propone una “quarta via” che si basa sulla riassegnazione delle concessioni agli operatori attuali a fronte di un piano industriale di investimenti certo e concordato, unita a un’armonizzazione dei canoni e una assegnazione alla manifattura di parte dell’energia generata.

L’energia è ceduta a prezzo calmierato al GSE: si tratta di una quota di energia corrispondente al 15 per cento della potenza nominale media annua di concessione, ad un prezzo convenzionale, che assicuri la copertura dei costi di produzione, stabilito con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA.

Le risorse rinvenienti dalla valorizzazione dell’energia così acquisita sono destinate alla riduzione della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili (ASOS) applicata all'energia prelevata dalle utenze non domestiche:

-in bassa tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW

-in media, alta e altissima tensione (compresi energivori)

Si prevede in ogni caso il riconoscimento degli ammortamenti per il concessionario uscente.

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