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Controlli del fisco: ecco la sentenza della Cedu che può cambiare tutto

La Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata, l’8 gennaio scorso, con una sentenza che potrebbe “riequilibrare” a favore dei contribuenti i controlli sui dati fiscali

Controlli del fisco: ecco la sentenza della Cedu che può cambiare tutto

Una sentenza che potrebbe scrivere una nuova pagina a favore dei contribuenti e della privacy dei loro dati dal fisco. L’8 gennaio scorso, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) si è pronunciata a favore di due contribuenti italiani che, nell’ambito di una serie di controlli del fisco sui propri conti correnti, si erano rivolti alla Corte ritenendo violato il proprio diritto alla riservatezza.

E su questo ricorso la Cedu si è espressa, riscontrando una mancanza di chiarezza normativa del nostro ordinamento nel definire in modo specifico limiti e condizioni per l’accesso ai dati bancari dei contribuenti da parte delle autorità di controllo; questa assenza di regole precise non garantirebbe sufficienti garanzie procedurali per il rispetto dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che salvaguardia il diritto alla riservatezza.

Il caso

Il tutto nasce dal ricorso di due contribuenti italiani che avevano contestato la richiesta dell’amministrazione finanziaria di ottenere informazioni dettagliate sui propri rapporti bancari, tra cui la cronologia delle transazioni relative a uno o più anni.

Ritenendo che fosse stato violato il proprio diritto alla riservatezza, i ricorrenti si sono rivolti alla Cedu, la quale si è pronunciata evidenziando come in mancanza di un sistema di regole chiaro che definisca i limiti e le condizioni per l’accesso a questi dati, si rischia di violare l’articolo 8 “Diritto alla riservatezza” della Convenzione europea che tutela i cittadini dall’accesso a propri dati riservati (come le transazioni o i movimenti sui conti correnti) in assenza di proporzionalità e garanzie contro eventuali eccessi.

Difatti, nel nostro ordinamento la possibilità di accesso a queste tipologie di dati da parte dei soggetti di controllo, secondo quanto previsto dalla legge italiana (art. 51 del Dpr 633/1972 e art. 32 del Dpr 600/1973), sarebbe subordinata ad un’autorizzazione da parte della stessa amministrazione finanziaria di controllo; questo atto, però, essendo di tipo “atto preparatorio” e non è autonomamente impugnabile dal cittadino che, pertanto, vedrà i propri dati acquisiti. Inoltre, ci si chiede se, per garantire la massima imparzialità, l’autorizzazione del controllo possa provenire dallo stesso soggetto che poi lo esegue.

Infine, l’accesso ai dati bancari costituirebbe una forma di ingerenza nella vita privata dei cittadini in assenza di una proporzionalità e, soprattutto, di forme di tutela dagli eccessi di “discrezionalità” che, ad oggi, non sono definiti dal nostro ordinamento.

Cosa potrebbe cambiare

Secondo quanto previsto dall’art. 46 della Convenzione Europea, le sentenze della Cedu comportano un’obbligatorietà di ricezione da parte degli Stati membri.

Pertanto, anche considerando che non è la prima volta che la Cedu si pronuncia su questo aspetto (una sentenza era uscita a dicembre

scorso), il legislatore italiano è tenuto a trovare una soluzione che riduca il rischio di eccesso di discrezionalità andando a definire, in modo specifico, le modalità di accesso alle informazioni bancarie dei contribuenti.

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