Dalla Camera arriva l'ok al ddl del processo penale

Con 267 voti favorevoli, 136 contrari e 24 astenuti arriva l’ok definitivo della Camera al ddl che riforma il processo penale

Dalla Camera arriva l'ok al ddl del processo penale

Con 267 voti favorevoli, 136 contrari e 24 astenuti arriva l’ok definitivo della Camera al ddl che riforma il processo penale.

Il provvedimento prevede semplificazione delle impugnazioni e giustizia riparatoria, tempi certi per l'esercizio dell'azione penale e interventi sull'udienza preliminare e sui riti alternativi, più garanzie per gli imputati e le vittime. Vengono allungati i tempi per la prescrizione e si avvia il riordino dell'ordinamento penitenziario. La legge introduce anche limiti alla pubblicabilità delle intercettazioni e la regolamentazione dei 'trojan' (virus informatici).

L'aumento delle pene nel processo penale

Con riforma aumenta la pena minima per furto in abitazione passa da 1-6 anni a 3-6 anni, mentre per il furto aggravato si va da 1-6 a 2-6. Carcere più duro anche per chi commette una rapina semplice (da 3-10 a 4-10) o aggravata (da 4 anni e 6 mesi-20 a 5-20 se monoaggravata e a 6-20 se pluriaggravata) e per estorsione aggravata (da 6-20 a 7-20). Ottenere la condizionale o condanne lievi in caso di riti alternativi sarà molto più difficile. La sanzione per il voto di scambio politico-mafioso passa dagli attuali 4-10 anni a 6-12 anni di reclusione.

Per quanto riguarda la certezza dei tempi, la nuova legge sul processo penale stabilisce che il rinvio a giudizio o l'archiviazione dovranno essere chiesti dal pm entro tre mesi (prorogabili di altri tre dal procuratore generale presso la corte d'appello se si tratta di casi complessi) dalla scadenza di tutti gli avvisi e notifiche di conclusa indagine. Per i delitti di mafia e terrorismo il termine è di 15 mesi. In caso di inerzia del pm c'è l'avocazione d'ufficio del fascicolo disposta dal procuratore generale presso la corte d'appello. Si prevede, inoltre, uno specifico potere di vigilanza del procuratore della Repubblica sulla tempestiva e regolare iscrizione delle notizie di reato. Se la richiesta di archiviazione non è accolta il gip deve fissare l'udienza camerale entro tre mesi e se non ritiene necessarie ulteriori indagini, dovrà provvedere e decidere sulle richieste del pm nel termine di tre mesi.

Come cambia la prescrizione nel processo penale

Il termine di prescrizione massimo per il processo penale sarà pari alla pena edittale aumentata della metà per i reati di: corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita e truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche. Tutti reati che solitamente vengono scoperti molto tempo dopo essere stati commessi. La priorità spetterà ai processi per delitti contro la Pubblica amministrazione. Per il ricorso per cassazione, da un lato aumentano le sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità dei ricorsi, dall'altro si introduce una disciplina semplificata per l'inammissibilità quando vi siano alcuni specifici vizi formali, come ad esempio il difetto di legittimazione o la violazione dei termini. Il governo avrà tre mesi di tempo per predisporre norme che evitino la pubblicazione di conversazioni intercettate non rilevanti ai fini dell'indagine e comunque riguardanti persone completamente estranee.

Da un lato il pm nel selezionare il materiale a sostegno della richiesta di misura cautelare dovrà assicurare la riservatezza anche delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti; dall'altro, dopo la 'discovery' parziale, gli atti non allegati a sostegno della richiesta dovranno essere custoditi in un archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto (ma non di copia) da parte dei difensori e del giudice, fino all'udienza di stralcio. Nessuna restrizione quanto ai reati intercettabili.

Si prevede una razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni e una delega per punire (fino a 4 anni di reclusione) chi diffonde conversazioni tra privati captate fraudolentemente per danneggiare la reputazione e all'immagine altrui. La punibilità è esclusa per le riprese o le registrazioni che sono usate come prova in un processo o che costituiscono esercizio del diritto di difesa e del diritto di cronaca.

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