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L'omicidio stradale è legge col carro attrezzi di Verdini

Grazie alla fiducia e al voto di Ala, approvato il giro di vite: fino a 21 anni di carcere per i "pirati", arresto immediato per chi guida ubriaco o drogato

L'omicidio stradale è legge col carro attrezzi di Verdini

Voto di fiducia con colpo di scena per introdurre il reato di omicidio stradale. Il senatore Ciro Falanga, del gruppo di Denis Verdini, annuncia che Ala non voterà il referendum. Alla prima chiama, però, la maggioranza risulta al di sotto del numero legale. Secondo le testimonianze di diversi parlamentari delle opposizioni, a quel punto, i senatori renziani sono corsi da Verdini per chiamare i rinforzi e così il governo ha evitato il peggio alla seconda chiama. E stavolta i voti di Verdini sono risultati decisivi. Da Gal a Forza Italia è un coro: il voto di ieri è la prova che è cambiata la maggioranza. Risvolto politico a parte, il voto di ieri in Senato regala una nuova fattispecie di reato penale: l'omicidio stradale. Il sì definitivo al disegno di legge è arrivato intorno alle 17 con 149 voti favorevoli. Per rendere ancor più spedito l'iter legislativo il governo ha posto appunto la fiducia su un voto che solo alla seconda chiama, però, ha registrato soltanto tre voti contrari e 15 astenuti.

Insomma l'articolo 575 del Codice penale, quello che descrive e delinea gli estremi dell'omicidio si arricchisce di una fattispecie. E così il 575 bis parla di omicidio stradale spiegando che «chiunque, ponendosi consapevolmente alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope cagiona la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a 12 anni. Nel caso di morte di più persone la pena può essere aumentata fino al triplo, per un massimo di 18 anni». Il reato viene «graduato» su tre varianti: resta la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell'ipotesi base, quando cioè la morte sia stata causata violando il Codice della strada. Ma la sanzione penale sale sensibilmente negli altri casi: chi infatti uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe rischia ora da 8 a 12 anni di carcere.

Sarà invece punito con la reclusione da 5 a 10 anni l'omicida il cui tasso alcolemico superi 0,8 g/l oppure abbia causato l'incidente per condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio). In via speculare, stretta anche per le lesioni stradali. Ipotesi base invariata ma pene al rialzo se chi guida è ubriaco o drogato: da 3 a 5 anni per lesioni gravi e da 4 a 7 per quelle gravissime. L'ipotesi più grave di omicidio stradale (e di lesioni) si applica ai camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l. Se il conducente fugge dopo l'incidente scatta l'aumento di pena da un terzo a due terzi, e la pena non potrà comunque essere inferiore a 5 anni per l'omicidio e a tre anni per le lesioni. Altre aggravanti sono previste se si è alla guida senza patente o senza assicurazione. È inoltre stabilito il divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti su alcune specifiche circostanze aggravanti. La pena è invece diminuita fino alla metà quando l'incidente non è conseguenza esclusiva dell'azione del colpevole.

La nuova legge prevede poi che in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali venga automaticamente revocata la patente. Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Tale termine è però aumentato nelle ipotesi più gravi: se ad esempio il conducente è fuggito dopo l'omicidio stradale, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca. Per l'omicidio stradale vengono poi raddoppiati i termini di prescrizione e viene disposto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza. Negli altri casi l'arresto è facoltativo, restando però escluso, limitatamente alle lesioni, se il conducente presta subito soccorso. Il giudice può ordinare anche d'ufficio il prelievo coattivo di campioni biologici per determinare il dna.

Nei casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini, il prelievo coattivo può essere disposto anche dal pubblico ministero.

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