La propaganda per l’astensione non è un reato

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È proprio vero, non c’è nulla di più inedito della carta stampata. E le leggi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale non fanno certo eccezione. Pensate, chi si è azzardato a contare quelle in vigore non è venuto a capo di nulla. C’è chi parla di cinquantamila, chi di centomila e chi addirittura di duecentomila. Insomma, vattelappesca. A ogni buon conto sono talmente tante che la Corte costituzionale, mossa a compassione, ha affermato che in taluni casi non vale il brocardo latino secondo il quale l’ignoranza della legge non può essere addotta a scusante.
Tutte queste cose il costituzionalista Michele Ainis le sa a menadito. Per un perfezionista come lui, sempre pronto a vedere il pelo nell’uovo, la nostra legislazione non ha segreti. È capace di snocciolare quanti commi e alinea contiene questo o quell’articolo dell’ultima finanziaria. Rivede di continuo le bucce ai nostri prolifici legislatori. Storce il naso quando è usata una parola in maniera non corretta. Ha da ridire sulla prolissità di questa o quella disposizione legislativa. E, gigione com’è, in libri e in articoli si diverte a stupire i lettori con una infinità di notiziole più o meno demenziali sugli astrusi procedimenti normativi.
Così Ainis fa una «scoperta» della quale il primo giugno dà contezza sulla Stampa. Come saprete, molti cervelli fini si sono cimentati sulla legittimità dell’astensione dal voto nei referendum. Perfino l’ex presidente della Corte costituzionale Gustavo Zagrebelsky ha esternato al riguardo. Ha ammesso, bontà sua, la piena legittimità dell’astensione. Ma ha aggiunto, vestendo i panni irrituali del pastore d’anime, che gli sembra un comportamento vagamente immorale. In tanto bailamme, siamo giusti, poteva starsene zitto e buono un referendario sfegatato come Ainis? Certo che no. Come un prestigiatore ha estratto dal cilindro l’articolo 98 della legge elettorale della Camera che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa, tra gli altri, il pubblico ufficiale, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere che, «abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse», si adopera a indurre gli elettori all’astensione. Tutto qui? Nossignori. Ainis «scopre» altresì che l’articolo 51 della legge di attuazione del 1970 dispone che le stesse sanzioni si applicano ai referendum.
Ora, se le cose stessero davvero come Ainis le rappresenta, non c’è dubbio che non solo il cardinale Ruini ma forse anche il presidente del Senato Pera rischierebbero la reclusione. Sta di fatto che nessuno di coloro che ha propagandato l’astensione o, forte della sua autorevolezza, ha dichiarato di orientarsi in tal senso ha in effetti abusato delle proprie prerogative nell’esercizio di esse. Inoltre l’articolo 4 della legge elettorale della Camera è stato novellato. Dapprima prevedeva che «l’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere verso il Paese». Mentre ora suona così: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica». Infine la Sezione III della Cassazione penale, nella sentenza 9153 del 25 ottobre 1984, ha stabilito che non commette il reato di cui all’articolo 98 il ministro del culto cattolico che all’interno della chiesa affigga manifesti che invitino gli elettori senza alcuna menzione di conseguenti vantaggi o danni, neppure di carattere spirituale, a votare in favore del referendum tendente a limitare i casi di aborto. E ha aggiunto che l’articolo 98 non vieta ai pubblici ufficiali qualsiasi forma di propaganda.


Insomma, se non c’è coartazione ogni forma di propaganda - perciò anche l’invito all’astensione - è pienamente legittima. Pertanto il cardinale Ruini, e non solo lui, può dormire sonni tranquilli.
paoloarmaroli@tin.it

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