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Il pusher è condannato? Niente espulsione

Mentre la Svizzera approva il referendum sull’espulsione immediata degli stranieri colpevoli di reati gravi, a Milano il Tar ha addirittura rinnovato il permesso di soggiorno a uno spacciatore di droga perché - spiegano i giudici - «l’autore del reato non era in grado di conoscere le gravi conseguenze derivanti dalla propria condotta». Protagonista del nuovo miracolo a Milano è un magrebino, Said El Sahami che con un ricorso al Tribunale amministrativo regionale aveva chiesto di annullare il provvedimento di espulsione emesso dal Questore perché rientrante in una delle categorie «socialmente pericolose per lo Stato».
Quali siano queste categorie di persone è contenuto in un decreto legge del 1998 che chiaramente stabilisce: «Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati quando lo straniero è stato condannato per reati di spaccio di stupefacenti, stupro, favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite». Said risulta condannato con sentenza del Tribunale di Milano del 2 dicembre 1999 (divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2000) alla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione in quanto «riconosciuto colpevole del reato continuato di detenzione illecita di stupefacenti». Insomma, è un pusher. Dal casellario giudiziario, peraltro, risultano altre condanne: ricettazione continuata, falsità materiale in certificati e uso di pubblici sigilli contraffatti. Ora, la domanda: è socialmente pericoloso Said? Il tribunale amministrativo di via Corridoni precisa nella sentenza: «Orbene, pur trattandosi di reato grave non si può operare il cosiddetto automatismo espulsivo». Il motivo è spiegato subito dopo. Perché «quando ha commesso i reati non era in grado di conoscere le gravi conseguenze derivanti dalla propria condotta».
I reati per i quali è stata riportata la condanna sono stati commessi prima del 2002, quando l’espulsione era sì immediata, ma corroborata da «una valutazione specifica della pericolosità sociale dell’interessato». Non basta insomma una condanna per spaccio di droga per annullare la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno. Il no del Questore deve contenere anche «la valutazione della pericolosità sociale». Senza quel documento Said poteva anche spacciare droga a Milano senza sapere però che lo stato italiano non gradisce ospiti spacciatori.

La conclusione si legge nella motivazione della sentenza: «In definitiva la condotta penalmente rilevante è stata posta in essere prima del 30 luglio 2002 e la richiesta valutazione specifica della pericolosità sociale dell’interessato fa difetto nel corpo della motivazione. Pertanto, va annullato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, che dovrà valutare la pericolosità sociale del ricorrente».

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