Quale applicazione della tassa sui rifiuti nei Bed & Breakfast

La Commissione provinciale tributaria di Lecce, con sentenza n. 118 del 21.3.’11, ha stabilito che la tassa sui rifiuti relativa ai bed and breakfast non può essere determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili ai fini del tributo in questione. Tale assimilazione era stata operata dal Comune di Lecce e da ciò era generato il contenzioso di cui alla sentenza citata.
La Commissione ha nell’occasione evidenziato che quello che deve rilevare ai fini di una corretta classificazione della vicenda è la produzione dei rifiuti. E da questo punto di vista è innegabile - secondo i giudici - che un B&B è strutturato come un’abitazione e anzi, data la saltuarietà dell’occupazione da parte degli ospiti nonché il mancato utilizzo di ambienti, come la cucina per la preparazione dei pasti, produce meno rifiuti di un’abitazione. Questa considerazione comporta che non si possa assimilare la struttura in questione a quella alberghiera, che di solito paga una Tarsu maggiorata rispetto alle abitazioni proprio perché si ritiene che la struttura in sé - comprensiva non solo delle camere degli ospiti, ma di tutta una serie di spazi comuni aperti al pubblico - produca una maggior quantità di rifiuti.


C’è da dire che la Commissione tributaria ha fatto in questo caso buongoverno nella normativa sulla tassa rifiuti, esemplarmente chiarita anche a fronte di molti abusi che spesso vengono perpetrati.
*Presidente Confedilizia

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