La tesi tenacemente portata avanti dalla Confedilizia in materia di imponibilità Ici delle aree fabbricabili, continua a registrare adesioni. Da ultimo, è stata (argomentatamente) recepita nella pagina autogestita su un quotidiano dal Consiglio nazionale ragionieri commercialisti. Anche lArchivio delle locazioni (numero 2 del 2006) ha pubblicato sul problema un approfondito studio.
La questione - comè noto - nasce dallarticolo 2 decreto legislativo 30.12.1992 numero 504 che definisce area fabbricabile ai fini della sottoposizione a Ici, quella utilizzabile a scopo edificatorio in base - per quanto interessa - agli strumenti urbanistici generali o attuativi. E la giurisprudenza tributaria più avveduta, dopo alcuni sbandamenti dovuti da affrettate letture, non ha potuto fare a meno - così come la Cassazione - di considerare che se il legislatore avesse voluto considerare edificabili ai fini Ici anche le aree tali considerate dal piano edificatore, ma non effettivamente edificabili se non con strumenti attuativi, si sarebbe limitato a citare il piano regolatore e basta. Se invece ha citato gli altri, più particolareggiati strumenti, è segno che (con senso di giustizia ed equità) il legislatore ha voluto considerare imponibili ai fini Ici le aree del piano regolatore direttamente edificabili (zone di completamento ecc.) e quelle che, edificabili sulla base dello strumento generale, lo siano poi anche realmente sulla base di uno strumento attuativo.
Corrobora la tesi sempre portata avanti dalla Confedilizia anche la recente norma interpretativa varata dal Parlamento, il cui testo letteralmente recita che, ai fini Ici, «unarea è da considerare comunque fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».
Viene, insomma, propria la tesi della giurisprudenza tributaria citata. Il riferimento primo - e la norma interpretativa lo ribadisce a chiare lettere - è alla (effettiva) utilizzabilità a scopo edificatorio. Sussistendo questo presupposto - chiarisce la nuova norma, sulla base della citata giurisprudenza - non è sempre necessario che esista uno strumento attuativo (al contrario di quanto sostenevano alcuni interpreti).
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