Saldi, nuove regole con avvio anticipato E il 6 negozi aperti

Dal 5 gennaio 2008 partono i saldi invernali in tutto il territorio regionale con un periodo di effettuazione che può durare sei settimane. Domenica 6 gennaio si potrà comunque tenere aperto il negozio. La Confesercenti Roma sottolinea che questo è il primo svolgimento dei saldi dopo l’approvazione della nuova legge regionale che ne ha anticipato l’inizio di una settimana e modificato diversi elementi rispetto alla vecchia normativa».
«La nuova norma, dunque, pur contenendo questo aspetto non condiviso - si legge in un comunicato della Confesercenti -, riconosce tuttavia un valore a questo tipo di vendita introducendo alcuni elementi positivi, in particolare: 1) l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione al Comune, 2) la specifica su quali merceologie possono utilizzare il termine «saldo» per indicare la vendita speciale e precisamente solo quelle attinenti al settore abbigliamento, calzature, pelletteria, ecc, 3) una più chiara disposizione che colpisce chi non rispetta le regole, anticipa i saldi, con inviti e comunicazioni non consentite». «La Confesercenti - continua la nota - invita i consumatori a rivolgersi ai negozi di fiducia per realizzare un acquisto in saldo sicuro. Per queste ragioni ricorda le principali regole e i relativi consigli che caratterizzano questo tipo di vendita speciale: 1) i prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di un cartello o con altre idonee modalità; quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l’uso di un unico cartello.

Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l’obbligo di indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci esposte al pubblico; 2) i dati da esporre nei cartellini sono il prezzo normale, la percentuale di sconto e il prezzo finale; 3) alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l’esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto; 4) il commerciante, pur non avendone l’obbligo legale, continuerà ad accettare i pagamenti con carta di credito; 5) in caso di mancanza di conformità del bene al contratto (difetti o mancata corrispondenza rispetto alle caratteristiche descritte prima della vendita) il cliente ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto; 6) fatta eccezione per i casi di mancata conformità del prodotto, la merce acquistata non è, da un punto di vista legale, soggetta a cambio.

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