Storie di tutti i giorni: reintegrati persino i pedofili

La Corte dei conti: impunità grazie a meccanismi disciplinari farraginosi e sindacati

Roma - La sostanziale impunità di cui spesso godono i dipendenti del settore pubblico, persino nel caso abbiano commesso reati penali, non è una notizia. Leggendo una relazione presentata a metà del 2006 dalla Corte dei conti sulla gestione dei procedimenti disciplinari da parte della pubblica amministrazione, si entra in una galleria degli orrori. Dove la pacchia per impiegati tutt’altro che ineccepili è garantita da un mix di errori nella comunicazione, «meccanismi disciplinari farraginosi», «capacità interdittiva delle organizzazioni sindacali».

Esempi? Un dipendente della Conservatoria dei registri immobiliari di Salerno viene sospeso dal servizio dal 13 febbraio 2000 perché sulla sua testa pendono le accuse di associazione a delinquere, peculato, truffa, corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, per fatti commessi tra il 1996 e il 2000. Questi viene riammesso in servizio, probabilmente per cessazione del periodo di reclusione, il 3 luglio 2001. L’anno successivo, condannato per alcuni di quei reati a due anni di reclusione con la condizionale, è di nuovo sospeso dal lavoro. Ma il procedimento disciplinare, che porterà al licenziamento senza preavviso, è ufficializzato solo sette mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

E dunque il caso si chiude, nel 2005, con il licenziamento dichiarato nullo dal Tribunale di Salerno per «mera decadenza dei termini di legge», e con il protagonista che torna al suo posto. Ma non è finita. Un dipendente di un istituto scolastico, colpito da una blanda sospensione di dieci giorni dopo una condanna per atti sessuali con minori, viene infine licenziato per un’altra condanna, stavolta per sequestro di persona. Entrambi reati incompatibili con la permanenza nella pubblica amministrazione. Ma in un periodo di sospensione cautelare dal servizio, presenta domanda per la pensione privilegiata di inabilità. Domanda che l’Amministrazione della scuola ritiene inammissibile. Il giudice del lavoro, cui si rivolge il dipendente con provvedimento cautelare ex articolo 700 del Codice di procedura civile, ordina però all’Amministrazione «di proseguire l’iter per l’assegnazione della pensione di inabilità al ricorrente».

Per non dire della vicenda di pedofilia legata a un dipendente del Provveditorato agli studi di Roma, che viene arrestato e successivamente condannato per violenza sessuale a danno di minorenni a nove anni e tre mesi e al pagamento di 30.000 euro di multa, nonché interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Il bello è che, prima di passare alla Pubblica istruzione, lavorava presso il ministero dell’Interno. Proprio in quel periodo era incorso in ben nove sanzioni disciplinari, con una media di oltre una sanzione ogni due anni.

Eppure, senza che ci si preoccupasse di questi precedenti, con decreto del 1° luglio 1996 del ministero della Pubblica istruzione, in accordo con il capo della Polizia, era stato trasferito nella nuova amministrazione perché giudicato non idoneo come poliziotto.
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