Avrebbe dovuto diventare il primo esperimento di condominio modello. Una sorta di sperimentazione sociale fatta da un mix di realtà e situazioni familiari. Questo almeno nei piani del Comune riguardo allenorme e lussuoso palazzo stile Liberty in piazzale Dateo 5. Invece la delibera firmata nel 2008 che disponeva per lo stabile la formula dellhousing sociale è stata bocciata da una sentenza del Tar. Niente sperimentazioni sociali per piazzale Dateo 5. Il palazzo, a due passi dal centro, in una delle zone più prestigiose della città, diventerà tout court «casa popolare».
I 157 appartamenti tutti ristrutturati verranno assegnati secondo le graduatorie dellAler e ovviamente ad averne diritto saranno immigrati e famiglie in gravi ristrettezze economiche. Proprio quello che il comune di Milano voleva che non accadesse, «per evitare di creare ancora situazioni ghetto», aveva detto lassessore Mariolina Moioli presentando il progetto. Il piano per assegnare le case prevedeva infatti criteri di eterogeneità: un terzo degli appartamenti sarebbe stato affittato a canone sociale ai primi in graduatoria Aler, un terzo a canone un po più alto e definito moderato per famiglie con situazioni economiche medio-basse, un altro terzo a studenti. A piano terra invece erano stati preventivati asilo nido, negozi e sedi di volontariato. La casa insomma si sarebbe riempita ma con modalità inedite «per evitare di farne una casa ghetto di stranieri, uno studentato o un gerontocomio».
La sentenza del Tar cambia tutto. A promuovere il ricorso erano stati il Sindacato Inquilini e il Sicet, aiutati dal legale Vittorio Angiolini, ai quali il Tribunale amministrativo ha dato ragione. «Limmobile in questione, appartenendo a tutti gli effetti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica - scrivono i giudici nella sentenza -, non può essere liberamente destinato a qualunque scopo che il Comune di Milano reputi essere di pubblico interesse, ma deve essere gestito in coerenza con il vincolo di destinazione che lo riguarda e con le modalità stabilite dalle leggi». «Non rientra fra le modalità gestionali consentite dal predetto regolamento la riserva di una quota degli appartamenti dello stabile a finalità socio assistenziali - si legge nella sentenza - le quali, peraltro, sono del tutto estranee alle funzioni di edilizia popolare a cui l'immobile è vincolato».
Lo stesso vale per la quota di alloggi destinata alla locazione temporanea, quindi agli studenti. Il comune aveva fatto notare che «limmobile in questione era stato successivamente ristrutturato dal Comune di Milano, in parte con fondi propri e, in altra, attraverso finanziamenti statali destinati ad interventi di edilizia abitativa». Ma, dicono i giudici «nessuna norma prevede che gli interventi di ristrutturazione valgano a svincolare gli immobili che ne sono stati oggetto dalla loro originaria destinazione ad edilizia economica e popolare».
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