In materia di pagamento dellIci per le aree fabbricabili, la Cassazione a sezioni unite ha da ultimo stabilito che il pagamento in questione è dovuto anche quando ledificabilità di unarea sia prevista solo da un Piano regolatore adottato (cioè, non ancora formalmente approvato e neanche in vigore a tutti gli effetti).
Al proposito, è da segnalarsi che nellultimo decennio si è fatto strada, nella legislazione urbanistica di molte Regioni (fra le quali lEmilia Romagna, la Liguria, la Toscana, la Basilicata e lUmbria), un modello di pianificazione del territorio che individua e distingue, a livello comunale, un piano strutturale contenente le grandi scelte di pianificazione urbanistica senza limiti di durata, e un piano strategico-operativo destinato al raggiungimento di obiettivi determinati in un arco temporale limitato. Tali piani, integrati - se localmente previsto - da un ulteriore strumento di pianificazione costituito dal regolamento urbanistico, hanno sostituito lambito pianificatorio riservato, un tempo, al Piano regolatore generale.
Quanto or ora detto è di particolare importanza, soprattutto con riferimento al concetto di area fabbricabile ai fini Ici, in quanto - come rilevato anche da uninteressante pronuncia del Tar di Bologna - solo la «contemporanea presenza/interazione dellinsieme dei tre nuovi strumenti edificatori» è in grado di sostituire il vecchio Piano regolatore generale; il che significa, in altre parole, che è sufficiente la sola generica previsione di edificabilità contenuta in un Piano regolatore generale (ancorché non effettiva) per considerare edificabile unarea ai fini Ici; è comunque necessario, a quest'ultimo fine, che la nuova pianificazione sia stata completata in tutte le sue componenti.
*presidente Confedilizia
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