Politica

Telecamere irregolari basta un ricorso e la multa è annullata

Niente contravvenzione e punti decurtati dalla patente: l’ennesima sentenza contro il sistema Photored può spingere i Comuni ad adeguarsi

Valerio Boni

Alla nuova ondata di contravvenzioni elevate con la complicità dei cosiddetti semafori intelligenti sta corrispondendo un'onda contraria di ricorsi, che corre il rischio di intasare le Prefetture e gli uffici dei Giudici di Pace nelle amministrazioni più attive in questo campo. Le notizie di revoche delle sanzioni crescono di giorno in giorno e con l'accettazione massiccia dei ricorsi arrivano gli inviti delle associazioni di difesa dei consumatori a effettuare le rilevazioni secondo i dettami della legge e a inviare le sanzioni solo dopo un'attenta valutazione dei rilevamenti. L'ultimo in ordine di tempo arriva dall'assessore provinciale di Lecce Carlo Madaro, che sollecita le Prefetture e le Amministrazioni dotate di apparecchi di rilevazione Photored di tutto il territorio nazionale «ad attenersi tempestivamente anche all'interpretazione adottata di recente dalla Corte di Cassazione e confermata dai Giudici di Pace, annullando in via di autotutela i provvedimenti illegittimamente adottati sino ad oggi».
I sistemi automatici di rilevamento ai semafori non sono tutti uguali e i motivi principali di contestazione delle infrazioni derivano proprio da questa caratteristica. Sul nostro territorio sono sparsi sette differenti tipi di dispositivi: Autostop Mini K10, Photored F17, Italian Red Speed Tm, Photored F17 A, Ftr, Traffiphot III G e Autostop K20. Di questi sette, però, solo due, l'Italian Red Speed Tm e l'Autostop K20, possono essere impiegati in modo automatico. Per il Photored F17A e per l'Ftr l'utilizzo come postazione fissa è consentito esclusivamente se è rispettata una serie di parametri relativi agli angoli di ripresa e al posizionamento nell'incrocio. In caso contrario possono essere impiegati esclusivamente come ausilio per l'agente di Polizia locale presente sul posto. Una possibilità che rappresenta l'unica opportunità residua di impiego per il modello Autostop K20. Per i rimanenti due dispositivi, Autostop Mini K10 e Photored F17, la cui realizzazione risale a una ventina d'anni fa, l'omologazione è stata revocata, quindi il loro eventuale uso rappresenta un abuso. Abusi che, visto il numero di ricorsi accettati, sembrano essere piuttosto numerosi.
Quando si riceve la notifica di un'infrazione di questo genere e si ha la convinzione di essere stati colpiti ingiustamente, il ricorso è la strada da seguire senza timori. Non tanto per la sanzione amministrativa di 138 euro (20 dei quali vanno di norma alla società che fornisce le apparecchiature), quanto per il provvedimento collegato che porta alla decurtazione di sei punti sulla patente. Secondo l'avvocato Goffredo Jacobino, che ogni settimana risponde ai quesiti di natura legale sulle pagine della rivista Auto oggi, le possibilità di vedere riconosciute le proprie ragioni sono garantite se si può dimostrare una di queste lacune nel rilevamento. La prima riguarda l'imprecisione del dispositivo, vale a dire l'uso di un sistema non omologato, o l'impiego improprio di uno regolare. Una seconda motivazione si può trovare nella non tempestività della prova dell'infrazione. Una contestazione che si effettua rilevando gli intervalli di passaggio dal verde al giallo al rosso. Se i tempi sono troppo brevi per assicurare il transito a una velocità di sicurezza non ci sono gli estremi per la contravvenzione. Vanno poi valutate le condizioni reali del traffico: ci si può per esempio trovare al centro dell'incrocio perché un pedone ha deciso di attraversare con il rosso e noi siamo fermi al centro dell'incrocio per non investirlo. Per questo ultimo caso è chiaramente consigliabile disporre almeno di un testimone, che può essere un terzo trasportato a bordo, purché non sia un parente di chi guida.
Le opportunità per presentare il ricorso sono due. La contestazione al Prefetto è gratuita, basta inviare le proprie motivazioni con una raccomandata o consegnando il ricorso a mano, e attendere 150 giorni. Se entro questo termine non arriva una comunicazione, il ricorso è accettato. Si tratta di una soluzione economica, ma rischiosa, poiché non è previsto un contraddittorio. La via del Giudice di Pace impone invece l'opera di un avvocato, il cui onorario può essere compreso tra 100 e 300 euro.

Ma in questo modo si ha la possibilità di far valere le proprie ragioni nel corso di un dibattito, che nella maggior parte dei casi si chiude con la sentenza.

Commenti