Cronaca locale

Triboniano, quanti ostacoli agli sgomberi

Non è facile come sembra. Nonostante i regolamenti comunali e i poterio straordinari assegnati al Prefetto. O forse - paradossalmente - anche a causa di questi. Così, allontanare una famiglia rom dal campo di via Triboniano può diventare una pratica ben più lunga e complicata del previsto. Saltando di ricorso in ricorso, e passando da un tribunale a un altro. Fino a slittare alle calende greche.
A mettere in crisi la macchina amministrativa sono stati - legittimamente, perché la legge lo consente - due famiglie di nomadi che da più di quindici anni vivono nell’insediamento alle spalle di Quarto Oggiaro. Due ricorsi «fotocopia», presentati nei mesi scorsi al Tar della Lombardia contro il provvedimento firmato dal direttore generale del Comune e del direttore centrale del settore Famiglia, scuola e politiche sociali di Palazzo Marino, che avevano revocato l’autorizzazione a restare nel campo. I giudici di via Corridoni, dopo la camera di consiglio del 10 giugno scorso, pochi giorni fa hanno depositato la sentenza. Gettando la spugna. La patata bollente, infatti, è stata girata ai colleghi del tribunale amministrativo del Lazio per difetto di competenza. Il motivo? Proprio le norme introdotte dal governo nel pacchetto sicurezza.
La presidenza del Consiglio, infatti, con il decreto del 21 maggio del 2008, ha dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti delle comunità nomadi presenti in Campania, Lazio e Lombardia. Pochi giorni più tardi, il 30 maggio, Palazzo Chigi nominava il Prefetto di Milano «commissario delegato per la realizzazione di tutti gli interventi necessari al spueramento dello stato di emergenza». In pratica, il commissario straordinario. E il Prefetto-commissario, in ragione dei nuovi poteri, ha approvato il regolamento delle aree destinate ai nomadi nel territorio del Comune di Milano. Si arriva così ai provvedimenti assunti da Palazzo Marino. Il 17 marzo di quest’anno, il direttore del settore Famiglia, in veste di presidente del comitato di gestione delle aree destionate ai nomadi, adotta le norme del regolamento fissato dal commissario, e revoca l’autorizzazione alle due famiglie rom che hanno poi fatto ricorso ai giudici. Ed ecco il punto. Che «la competenza di primo grado sulla legittimità dei provvedimenti commissariali - scrivono le toghe milanesi - spetta in via esclusiva al Tar del Lazio». Il ricorso - iniziato tre mesi fa - parte daccapo. E questa volta da Roma. Se ne riparlerà dopo l’estate.

Perché, per applicare la legge, ci vuole pazienza.

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